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Articolo 517 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Dispositivo dell'art. 517 ter Codice Penale

(1)Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque(2), potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale(3).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) Si tratta di un reato comune, quindi non necessariamente il soggetto attivo deve essere un imprenditore o produttore.
(3) L'osservanza delle citate norme è considerata condizione obbiettiva di punibilità (44).

Ratio Legis

Si tratta di una fattispecie introdotta al fine di ampliare la tutela apprestata dal legislatore alla proprietà industriale, inteso come diritto dell'imprenditore al pacifico godimento e sfruttamento in forma esclusiva del titolo o dell'idea produttiva e dei beni industriali.

Spiegazione dell'art. 517 ter Codice Penale

La norma in commento configura una particolare ipotesi di ricettazione del marchio contraffatto.

Difatti tale disposizione trova applicazione solamente al di fuori dei casi di cui agli artt. 473 e 474, nonché al di fuori delle ipotesi di concorso di persone (art. 110) negli stessi.

Ad ulteriore protezione dei marchi e dei segni distintivi, viene qui prevista la punibilità di chi semplicemente fabbrichi o adoperi i beni utilizzando il marchio contraffatto, con la consapevolezza dell'avvenuta registrazione dello stesso.

In conformità con la natura sussidiaria del reato anche rispetto all'articolo 474 c.p., è punita anche l'introduzione dei prodotti all'interno dello Stato.

Presupposto tipizzato del reato è la registrazione del marchio o del prodotto sia avvenuto in conformità alla normativa interna, europea od internazionale.

Massime relative all'art. 517 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 7752/2021

In tema di delitti contro l'industria e il commercio, il principio di esaurimento comunitario di cui all'art. 5 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, non esclude la configurabilità del delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale nel caso di messa in commercio, senza il consenso del titolare, di prodotti complessi ricondizionati attraverso componenti non originali o prodotti nuovi o loro parti apparentemente riconducibili ai segni distintivi autentici.

Cass. pen. n. 40312/2021

Ai fini della configurabilità del delitto di introduzione nello Stato o di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter, comma secondo, cod. pen., è necessario che la condotta dell'agente sia caratterizzata, sul piano soggettivo, oltre che dalla finalità di trarre profitto, anche dalla consapevolezza dell'esistenza del titolo usurpato, desumibile da elementi fattuali concreti.

Cass. pen. n. 23709/2021

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. (In applicazione di tale criterio discretivo, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva confermato l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. dell'imputato che, dopo aver commissionato la produzione di fibbie recanti il marchio contraffatto di una nota casa di moda, le aveva montate su prodotti in pelle immessi sul mercato per la vendita).

Cass. pen. n. 7940/2019

In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è legittima, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., richiamato dall'art. 517-ter, comma terzo, cod. pen., la confisca dei beni oggetto di contraffazione o che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.

Cass. pen. n. 2402/2017

In tema di delitti di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter cod. pen., la condotta di violazione del diritto di privativa può avere ad oggetto opere di disegno industriale, pur se di produzione seriale, che, per il carattere creativo e valore artistico, sono tutelabili ai sensi dell'art. 2, n. 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto indenne da censure la decisione del giudice d'appello che aveva riconosciuto la tutela del diritto d'autore ed il valore artistico delle figurine della collezione Thun, per il particolare pregio della linea e delle forme che le contraddistingue).

Cass. pen. n. 14812/2016

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare. (In applicazione di questo criterio discretivo la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso il reato di cui all'art. 474 cod. pen. non sussistendo la contraffazione del marchio, riconoscendo però l'integrazione del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen. per l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei connotati essenziali).

Cass. pen. n. 8653/2015

In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, la condotta di "violazione" del titolo di privativa è integrata non soltanto con la fabbricazione di merci realizzata carpendo l'idea originale insita nel titolo, ma, altresì, con l'imitazione dei prodotti protetti dalla privativa, anche utilizzando segni distintivi autentici. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 517-ter cod. pen., della condotta consistita nella esposizione per la vendita da parte dell'imputato di un veicolo avente le stesse caratteristiche di forma e linee stilistiche dell'auto Ferrari mod. 250 GTO sul quale era stato apposto il marchio Ferrari). (Rigetta, App. Trieste, 02/03/2015)

Il reato di messa in circolazione di beni prodotti in violazione di un titolo di proprietà industriale, previsto dal secondo comma dell'art. 517 ter cod. pen., ha natura di reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto dal titolare della privativa.

Cass. pen. n. 39187/2013

Integra il delitto di ricettazione la condotta del farmacista che riceve sostanze medicinali introdotte nello Stato in frode ad un valido brevetto, dovendosi escludere che, per il solo fatto di aver acquistato le suddette sostanze, egli possa essere ritenuto concorrente nel reato presupposto di frode brevettuale.

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