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Articolo 513 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Dispositivo dell'art. 513 Codice Penale

Chiunque adopera violenza sulle cose(1) [392] ovvero mezzi fraudolenti(2) per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Note

(1) Tale condotta risulta corrispondente a quella perseguita ex art. 392, quindi comporta una modificazione o trasformazione irreversibile che rende la cosa dunque inutilizzabile.
(2) La giurisprudenza ritiene che tra questi non debbano ricomprendersi gli atti di concorrenza sleale (art. 2958), in quanto essi sono diretti a realizzare un utile, sebbene fraudolentemente, ma non un turbamento all'economia che invece è il fine cui è diretta la condotta considerata dalla disposizione in esame.

Ratio Legis

La norma, quale disposizione sussidiaria, è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati, in quanto parte del sistema economico nazionale.

Spiegazione dell'art. 513 Codice Penale

Il bene giuridico tutelato dalla presente norma è di natura collettiva, consistente nel libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Dalla qualificazione in termini plurioffensivi o monoffensivi della fattispecie discende la natura rispettivamente di reato di danno o di reato di pericolo della stessa.

Se infatti si considera come oggetto di tutela anche il patrimonio del singolo imprenditore, la violenza sulle cose dell'azienda costituisce già un danno-evento del reato, escludendosi dunque la necessità che il giudice accerti effettivamente l'esistenza di un concreto pericolo per l'ordine economico.

Se per il requisito normativo della violenza sulle cose non si pongono particolari problemi interpretativi, per quanto concerne i mezzi fraudolenti va specificato che deve sussistere un nesso eziologico tra gli artifici o raggiri e la turbativa del commercio.

Di conseguenza, non rientra nella fattispecie in esame il mero uso di mezzi fraudolento atti ad assicurare un maggiore profitto al soggetto agente, potendo tale condotta sussumersi tutt'al più nella fattispecie civilistica di concorrenza sleale.

La differenza con la norma di cui all'articolo 513 bis consiste nel diverso scopo preso di mira dall'agente, che qui è rappresentato dalla volontà di turbare l'ordine economico.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce chi, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adoperi violenza sulle cose, oppure utilizzi dei mezzi fraudolenti.
È, tuttavia, opportuno evidenziare che si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.

Il legislatore ha delineato due possibili condotte tipiche. La prima di esse consiste nel porre in essere atti di violenza su una cosa, che ne risulti danneggiata, trasformata oppure di cui venga mutata la destinazione. In ogni caso la violenza punita ai sensi dell'art. 513 c.p. è soltanto quella rivolta a cose, non, invece, quella posta in essere ai danni di persone.
La seconda condotta integrante il delitto in esame, consiste nell'utilizzare mezzi fraudolenti. Si considerano, però, escluse da tale concetto, sia le condotte che, pur essendo illecite, non costituiscono artifici o raggiri ingannevoli, sia quelle che, pur concretizzandosi in un mezzo ingannevole, siano volte ad ottenere il rispetto della legge, inteso, ad es., come rispetto dell'orario di lavoro.
Qualora il soggetto agente realizzi entrambi i comportamenti tipizzati dalla norma, il delitto si considera unico se c'è contesto d'azione.

In relazione ad entrambe le possibili condotte criminose, la legge richiede la sussistenza del dolo specifico. L'agente deve, cioè, porle in essere volontariamente e con il fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, aventi, in ogni caso, carattere privato, non pubblico. In particolare, si verifica un "impedimento" quando si ostacola l'esplicazione dell'attività industriale o commerciale; si ha, invece, un "turbamento" quando si provoca un disordine nello svolgimento di dette attività.

Anche l'oggetto materiale del reato è diverso nelle due possibili condotte delittuose. Nella prima ipotesi esso consiste nella cosa che risulti danneggiata o trasformata, o della quale sia stata mutata la destinazione, a causa della violenza usata su di essa. Quanto, invece, alla seconda ipotesi, l'oggetto del reato è rappresentato dalla persona o dalle persone a cui risulti rivolto il mezzo fraudolento.

Per quanto riguarda, poi, l'evento tipico, anch'esso si differenzia in relazione alle due possibili condotte illecite. Qualora l'agente adoperi violenza sulle cose, l'evento è dato dalla modificazione che ne sia derivata. Nel caso in cui, invece, vengano utilizzati mezzi fraudolenti, l'evento consiste nella conoscenza degli stessi da parte delle persone a cui siano stati rivolti, con la conseguente insorgenza del pericolo, anche solo presunto, di impedimento o turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio.
Il reato risulta, pertanto, consumato nel momento stesso in cui venga realizzata la violenza sulla cosa, oppure sia stato utilizzato un mezzo fraudolento, senza che sia necessaria la verificazione dell'evento. Non è, pertanto, configurabile il tentativo, in quanto la fattispecie in esame si considera già perfezionata non appena vengano posti in essere atti di violenza o mezzi fraudolenti, i quali fanno sorgere, di per sé, il pericolo di impedimento o di turbamento per l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il delitto ex art. 513 c.p. è punibile soltanto a querela della persona offesa.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA





Massime relative all'art. 513 Codice Penale

Cass. pen. n. 54185/2018

In tema di turbata libertà dell'industria o del commercio, per impiego di "mezzi fraudolenti" deve intendersi il compimento di qualunque azione insidiosa, ingannevole o improntata ad astuzia, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale, rivolta nei confronti dell'esercente la predetta attività ovvero di terzi, eludendo gli accorgimenti previsti dal primo a difesa della propria impresa.

Cass. pen. n. 1953/2017

Integra il reato di turbata libertà dell'industria o del commercio la condotta consistente nel parcheggiare ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un esercizio commerciale, in quanto la "violenza sulle cose", elemento costitutivo alternativo del delitto di cui all'art. 513 cod. pen., sussiste, ai sensi dell'art. 392, comma secondo, dello stesso codice, anche quando ne venga mutata la destinazione naturale, conseguente, nella specie, al permanente occultamento alla vista della porta e della vetrina del negozio e alla sostanziale preclusione della utilizzabilità dello spazio ad esso antistante .

Cass. pen. n. 6251/2011

Il delitto di turbata liberta dell'industria o del commercio, ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo, ha natura di reato eventualmente permanente, identificandosi il momento di cessazione dell'antigiuridicità con l'ultimo atto illecito. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Corte ha precisato che, in assenza di indicazioni circa l'epoca di ultimazione della condotta illecita, è legittimo computare il termine di decorrenza della prescrizione dalla data della querela).

Cass. pen. n. 42470/2010

Il reato di turbata libertà dell'industria o commercio concorre con quello di danneggiamento quando l'alterazione del normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale avvenga con mezzi violenti, di per sé integranti tale ultimo reato. (Nella specie il reo, titolare di una palestra, aveva strappato e rimosso dalla pubblica via alcuni manifesti pubblicitari reclamizzanti l'apertura di una nuova palestra, regolarmente affissi negli appositi spazi pubblicitari).

Cass. pen. n. 35731/2010

Il delitto di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) può concorrere formalmente con quelli di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la necessità, ai fini della sua configurabilità, di un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti impiegati e la turbativa dell'esercizio dell'industria o del commercio che ne consegue, essendo la norma diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale la turbativa dell'attività svolta da una società era stata attuata da soggetti facenti capo ad una società concorrente mediante condotte fraudolente che avevano provocato uno storno di clientela in favore di quest'ultima; in motivazione la Corte ha escluso che l'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all'agente un profitto concretizzi solo un'ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, comma terzo, c.c.).

Cass. pen. n. 27681/2010

Nel reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza il dolo è specifico, essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare la altrui concorrenza.

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