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Articolo 494 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sostituzione di persona

Dispositivo dell'art. 494 Codice Penale

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio(1) o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona(2), o attribuendo a sé o ad altri un falso nome(3), o un falso stato(4), ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici(5), è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno(6).

Note

(1) I concetti di vantaggio e danno non si esauriscono in una finalità di natura economica e nemmeno si richiede che siano ingiusti, ben potendo quindi integrarsi la fattispecie in esame qualora l'impegno sia diretto realizzare uno scopo lecito.
(2) La sostituzione della propria all'altrui persona si verifica qualora il soggetto assuma un atteggiamento atto a far apparire se stesso come un'altra persona, come nel caso in cui, sostituendosi ad un candidato, una persona sostiene un concorso pubblico al posto dell'effettivo candidato. Si deve trattare sempre di una sostituzione illegittima, al punto che l'avverbio "illegittimamente" è stato definito pleonastico.
(3) L'attribuzione di un falso nome riguarda non tanto il nome o il cognome, quanto l'assunzione di un'identità diversa dalla propria. Non è necessario che l'identità che ci si attribuisce sia quella di altri, potendo essere immaginaria.
(4) La disposizione in esame con il termine stato si riferisce alle condizioni personali che attengono al rapporto della persona con al società, come ad esempio la cittadinanza, la capacità di agire, lo stato libero o coniugale, la parentela, etc. Non vengono considerati tali l'età, la residenza e il domicilio.
(5) Si tratta di qualità da cui la legge fa discendere determinati effetti, come ad esempio quella di proprietario, possessore, maggiore età, etc..
(6) Tale clausola di sussidiarietà si riferisce, secondo la dottrina maggioritaria, non solo ai delitti indicati nel presente Titolo, ma anche a tutti quelli che offendono la fede pubblica, indipendentemente dalla loro collocazione.

Ratio Legis

Tradizionalmente si considera che il legislatore abbia qui voluto tutelare la fede pubblica contro quei comportamenti che alterano gli elementi identificativi di una persona o le sue qualità personali.

Spiegazione dell'art. 494 Codice Penale

La norma in esame configura un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che oggetto di tutela non è solamente la pubblica fede, bensì, come affermato da parte della dottrina e della giurisprudenza, anche l'interesse del privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente.

La condotta consiste nell'indurre taluno in errore sostituendosi illegittimamente ad altra persona, oppure attribuendosi un falso nome o un falso stato, ovvero ancora una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici.

L'elemento dell'induzione in errore tramite le modalità suindicate indica che il reato è a forma vincolata commissiva, dunque non commissibile mediante omissione. Questo proprio per via della formulazione della norma, dato che solitamente le fattispecie aventi come elemento costitutivo l'inganno sono integrabili anche mediante mero silenzio e reticenza antidoverosa.

Il vantaggio o il danno non devono avere necessariamente carattere economico, né illecito.

La giurisprudenza ha recentemente ammesso che il reato possa pacificamente commettersi a mezzo internet, attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, inducendo in errore gli altri fruitori della rete. Parimenti, è considerata punibile ance la condotta di chi, utilizzando i dati ed il nome altrui, crei un falso profilo sui social network, usufruendo dei servizi offerti, procurandosi i vantaggi derivanti dall'attribuzione di una diversa identità, anche semplicemente l'intrattenimento di rapporti con altre persone ed il soddisfacimento della propria vanità, e ledendo l'immagine della persona offesa.

Anche lo pseudonimo, quando abbia assunto i caratteri di cui all'articolo 9 c.c., trova tutela penale se oggetto di usurpazione.

Essendo chiare le prime due modalità di svolgimento della condotta, è opportuno specificare che per attribuzione a sé o ad altri di un falso stato va intesa la condizione della persona all'interno della società civile, politica, amministrativa, mentre con l'attribuzione di una qualità cui la legge conferisce effetti giuridici il legislatore ha inteso delle qualità non solo giuridicamente rilevanti in astratto, bensì che abbiano anche attuale e specifica efficacia giuridica nell'ambito del rapporto ingannatorio preso in considerazione. Così, ad esempio, il delitto è configurabile nei confronti del minorenne che si finga maggiorenne per stipulare efficacemente un contratto di lavoro, mentre non lo sarà nei confronti del minorenne che dichiari la maggiore età solo per vanteria.

La clausola di sussidiarietà espressa opera solamente in presenza di altri delitti contro la fede pubblica, di modo che il delitto in esame può concorrere con la truffa (art. 640), data la diversità dei beni giuridici tutelati.

Massime relative all'art. 494 Codice Penale

Cass. pen. n. 323/2021

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi "profili social" e "account internet" servendosi dei dati anagrafici di altra persona, esplicitamente contraria, al fine di far ricadere su quest'ultima l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete.

Cass. pen. n. 39276/2021

Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di cui all'art. 494 cod. pen. nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il primo reato, poiché l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità.

Cass. pen. n. 12062/2021

È configurabile il concorso formale tra il reato di sostituzione di persona e quello di trattamento illecito di dati personali, stante la diversa oggettività giuridica delle fattispecie, in quanto il primo tutela la fede pubblica, mentre il secondo la riservatezza, che ha riguardo all'aspetto interiore dell'individuo e al suo diritto a preservare la propria sfera personale da indiscrezioni e attenzioni indebite, pur potendo ricorrere tra le due fattispecie omogeneità della condotta realizzativa. (Fattispecie relativa all'utilizzo dell'immagine di una persona ignara e non consenziente per la creazione di un falso profilo su un "social network").

Cass. pen. n. 5432/2020

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato. (Fattispecie relativa alla spendita di una falsa identità per instaurare una relazione sentimentale con la vittima, al fine di farsi elargire somme di denaro).

Cass. pen. n. 26589/2020

Il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio.

Cass. pen. n. 29636/2020

Non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi si attribuisce una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico. (Fattispecie in cui gli imputati, autori di una truffa in concorso, si erano qualificati, rispettivamente, come marinaio e gioielliere).

Cass. pen. n. 25215/2020

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di colui che crei ed utilizzi una "sim-card" servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'attribuzione delle connessioni eseguite in rete, dissimulandone così il personale utilizzo. (Fattispecie relativa all'uso di una pluralità di "sim card", abusivamente intestate a terzi inconsapevoli, al fine di eseguire a nome degli stessi movimentazioni "on line" su conti correnti, per lo storno delle provviste ivi bonificate).

Cass. pen. n. 23760/2020

Integra il delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen., la condotta di colui che si inserisce nel sistema operativo di un servizio di home banking servendosi dei codici personali identificativi di altra persona inconsapevole, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno del titolare dell'identità abusivamente utilizzata, mediante operazioni di trasferimento di denaro. (Fattispecie di frode informatica in danno di titolare di carta banco posta, commessa in epoca antecedente alla introduzione del comma terzo dell'art. 640-ter cod. pen., nella quale la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto il concorso formale dei reati di cui agli artt. 640-ter e 494 cod. pen.).

Cass. pen. n. 21705/2019

Integra il reato di sostituzione di persona la condotta del soggetto che, attribuendosi falsamente una qualifica professionale, ponga in essere atti che, anche se non riservati in via esclusiva ai soggetti dotati di speciale abilitazione, siano comunque ad essa connessi, poiché a tale qualifica la legge ricollega gli effetti giuridici tipici della professione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputato che, qualificatosi falsamente come avvocato, incamerava somme di denaro, che diversamente non gli sarebbero state versate, per acquistare un immobile, asseritamente oggetto di una procedura esecutiva in realtà inesistente).

Cass. pen. n. 23029/2017

Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) non è assorbito da quello di possesso di documenti di identità falsi (art. 497 bis cod. pen.), ma i due reati concorrono; infatti, la seconda delle due disposizioni punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre la prima - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen.

Cass. pen. n. 11087/2015

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna di un imputato il quale aveva fatto credere al suo anziano interlocutore di essere il figlio di un ex collega e di essere dipendente di una nota azienda di abbigliamento, al fine - non raggiunto - di vendergli della merce).

Cass. pen. n. 25774/2014

Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative. (In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul "social network" evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell'agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l'immagine).

Cass. pen. n. 6597/2014

Il delitto di sostituzione di persona non è assorbito in altra figura criminosa, in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 cod. pen. sia a quella di altra norma a tutela della fede pubblica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il concorso apparente di norme tra i reati di sostituzione di persona e falsità in certificati nella condotta dell'imputato, che aveva falsificato la carta d'identità del soggetto, cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati).

Cass. pen. n. 4394/2014

Integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici. (Fattispecie in cui l'imputata aveva dichiarato alle persone offese di dover svolgere un controllo sulla loro salute, inducendole così a ritenere di trovarsi di fronte ad una dipendente di una struttura sanitaria pubblica).

Cass. pen. n. 13296/2013

In tema di delitto di sostituzione di persona, il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale o anche di recare ad altri un danno. (Fattispecie relativa a presentazione a pubblico ufficiale dell'istanza di ottenere il codice fiscale mediante utilizzo di un documento frutto di un fotomontaggio).

Cass. pen. n. 48662/2012

Non integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che, in qualità di dipendente ospedaliero, passi alla timbratura la scheda magnetica appartenente ad un collega, attestandone falsamente la presenza sul luogo di lavoro, in quanto, non sussiste l'elemento caratterizzante la fattispecie incriminatrice costituito dalla rappresentazione nei confronti dei terzi di connotati che appaiono idonei a definirlo come una persona diversa da quella che egli effettivamente è ovvero rivestito di uno stato o dotato di una qualità cui la legge riconnette effetti giuridici, che egli in realtà non possiede. (La S.C. ha precisato che nella specie il soggetto attivo non si è sostituito al collega né se ne è attribuito i dati identificativi ma ha effettuato, in conseguenza di un artifizio, una doppia vidimazione agendo come "longa manus" di quest'ultimo, con condotta astrattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.

Cass. pen. n. 14350/2012

Il delitto di tentata sostituzione di persona non è assorbito in quello di possesso di documenti d'identità falsi, sussistendo invece concorso materiale tra i due reati, qualora l'agente, oltre ad aver esibito una carta d'identità falsificata, a richiesta degli operanti abbia declinato generalità non veritiere cercando di accreditare un'identità diversa da quella reale.

Cass. pen. n. 45328/2011

Non integra né il delitto di sostituzione di persona, né quello di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilità, la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trovi a bordo del veicolo.

Cass. pen. n. 10203/2011

Integra il delitto di cui all'art. 494 c.p. il conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare; tale fatto è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall'art. 188 comma quarto c.d.s., che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti.

Cass. pen. n. 44955/2010

Integra il reato di sostituzione di persona la falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione. (Nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta "Bartolini", indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio).

Cass. pen. n. 35091/2010

L'induzione in errore è elemento costitutivo del reato di sostituzione di persona, sicché, in mancanza di essa, può configurarsi il tentativo.

Cass. pen. n. 18080/2010

Non integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che esponga sul cruscotto dell'auto un contrassegno per invalidi rilasciato ad un parente, in quanto la mera esposizione del contrassegno invalidi sull'auto, in assenza di altri qualificanti comportamenti, non integra la condotta positiva suscettiva di trarre in inganno necessaria per ravvisare gli estremi del delitto di cui all'art. 494 c.p.

Cass. pen. n. 10362/2009

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 c.p. senza riuscire ad indurre in errore taluno.

Cass. pen. n. 41142/2008

Integra il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l'ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi ; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un'attività non rientrante tra quelle tipiche del sacerdote (nella specie vendita di libri religiosi ), posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribuzione e la lesione della pubblica fede.

Cass. pen. n. 46674/2007

Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete 'internet' nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).

Cass. pen. n. 19472/2007

Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisce falsamente la qualità di proprietario di un terreno per ottenere il rilascio di un certificato urbanistico, considerato che si tratta di una qualità alla quale la legge ricollega effetti giuridici, tra i quali quello di ottenere dalla P.A. un certificato di destinazione urbanistica del suddetto terreno.

Cass. pen. n. 36094/2006

Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Nella specie, l'imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali).

Cass. pen. n. 8754/2005

Il delitto di sostituzione di persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando (come nella fattispecie, nella quale l'imputato aveva falsificato il tesserino ufficiale di riconoscimento del soggetto cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati), ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.

Cass. pen. n. 8670/2004

Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la falsa attribuzione della qualità di dipendente di un'associazione di servizio (nella specie Telefono Azzurro), la quale produce l'effetto giuridico di abilitare alla richiesta di informazioni concernenti minori, a nulla rilevando il fatto che il semplice rapporto di dipendenza dall'Associazione non comporti la capacità di rappresentarla e di assumere impegni vincolanti verso l'esterno, in quanto, anche in mancanza di una rappresentanza diretta, il dipendente crea una situazione di affidamento nell'interlocutore telefonico che costituisce il presupposto dell'attività propria dell'Associazione. (Nella specie l'imputato si era spacciato per dipendente dell'Associazione Telefono Azzurro, al fine di ottenere informazioni sulle iniziative adottate dalle famiglie di minori che egli aveva molestato).

Cass. pen. n. 24816/2003

Il reato di indebita utilizzazione di carta di credito o di pagamento, di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, assorbe il reato di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., ogni qual volta la sostituzione contestata sia stata posta in essere con la stessa condotta materiale integrante il primo reato. Ed infatti, l'ipotesi delittuosa dell'indebito utilizzo del mezzo di pagamento lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l'art. 494 c.p. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità («se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica»). Sussiste, invece, concorso materiale tra gli stessi reati nel caso in cui la sostituzione sia stata realizzata con un'ulteriore e diversa condotta rispetto a quella che ha integrato l'altra fattispecie delittuosa.

Cass. pen. n. 21531/2002

Non è configurabile il concorso formale fra l'ipotesi di reato di cui all'art. 494 c.p., consistente nell'attribuirsi falsamente una qualità da cui la legge fa derivare taluni effetti giuridici, e l'ipotesi di furto aggravato di cui all'art. 625 n. 5 c.p. rappresentata dalla simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. (Nella specie la Corte ha ritenuto che dovesse escludersi il concorso fra il reato di cui all'art. 494 c.p. e l'aggravante di cui al n. 5 dell'art. 625 c.p. nel caso di un furto in abitazione commesso fingendosi ispettore dell'Inps).

Cass. pen. n. 3645/1999

La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale. Non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione; né importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie in cui l'imputata, spacciandosi come architetto, si fece consegnare materiale edile, rimasto impagato).

Cass. pen. n. 12753/1998

L'esibizione di una paletta della Polizia di Stato da parte di un soggetto estraneo a tale amministrazione allo scopo di evitare la contestazione di sosta del proprio veicolo in zona vietata, integra il reato di cui all'art. 494 c.p. e non quello di cui all'art. 471 dello stesso codice, non avendo la paletta funzione di certificazione, essendo essa solo un segno distintivo della appartenenza di chi ne è munito a un corpo amministrativo dello Stato. Considerato, poi, che l'uso illecito di tale segno distintivo è finalizzato all'ottenimento di un vantaggio, è configurabile il reato di usurpazione di persona e non quello, meno grave, di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 c.p.

Cass. pen. n. 10805/1998

Sussiste concorso formale di reati tra la truffa e la sostituzione di persona, poiché si tratta della medesima condotta che integra due ipotesi delittuose diverse e tra loro autonome: ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati.

Cass. pen. n. 4981/1998

Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall'inciso «se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica» contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza in concorso dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di un soggetto che, contraffatto un documento di identità, se ne era servito per trarre i terzi in errore sulla sua identità).

Cass. pen. n. 674/1987

La professione va considerata qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale. Pertanto colui che nella stipulazione della vendita di determinate merci, si spaccia come rappresentante della ditta conosciuta dall'altro contraente, commette il reato di sostituzione di persona, il quale fa appunto riferimento alle qualità giuridicamente rilevanti nella sfera soggettiva.

Cass. pen. n. 9768/1985

Il delitto previsto dall'art. 494 c.p. può essere commesso anche mediante la falsa attribuzione, a sé stessi oppure ad altri, di una qualità alla quale la legge attribuisca effetti giuridici, che possono essere, per la loro indeterminatezza, di qualsiasi specie, sempre che siano inerenti a tale qualità. Tali caratteristiche hanno la falsa attribuzione della qualità di rappresentante di una ditta commerciale in quanto la legge vi ricollega gli effetti giuridici propri del rapporto di rappresentanza.

Cass. pen. n. 2542/1985

Il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge. Né occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico. Il delitto di sostituzione di persona è giuridicamente configurabile nella forma del tentativo; ciò è possibile, però, solo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti, previsti dall'art. 494 c.p., ma senza riuscire ad indurre in errore taluno.

Cass. pen. n. 340/1967

La norma dell'art. 494 c.p., che reprime l'induzione di altri in errore ottenuta con i mezzi indicati dalla legge, richiede il concorso del dolo specifico dell'agente di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Ma il fine di vantaggio, che costituisce uno dei vari profili che tale elemento deve alternativamente assumere per il perfezionamento del reato, non deve necessariamente consistere in una utilità di ordine patrimoniale, potendo riguardare anche qualsiasi aspetto personale o della vita di relazione, purché la perpetrazione del fatto valga come mezzo per il conseguimento dello scopo. Peraltro, non occorre che il vantaggio venga in concreto raggiunto, bastando il qualificato proposito criminoso. (Nella specie, l'imputato si sarebbe attribuito un falso nome e false qualità personali, con l'intenzione di ottenere di venire introdotto nella casa di una persona, di esservi accolto da tutti i familiari come gradito ospite e come non disprezzabile candidato alla mano della sorella dell'ospitante).

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P. D. M. . chiede
giovedì 02/11/2023
“Su Linkedin una persona ha inserito un Curriculum vitae nel quale aserisce di essere TITOLARE di una mia attività (Ditta Familiare) inserendo anche descrizione di mansioni non veritiere.
E' vero che astrattamente potrebbe venire il rilievo l’art. 494 c.p. (sostituzione di persona).
Nel caso di specie la condotta si risolve senz’altro in un’attribuzione a sé di una falsa “qualità”.

Temo però che la giurisprudenza tenda ad interpretare la norma in termini stringenti.
Potrebbe infatti non essere sufficiente la mera attribuzione di qualità astrattamente produttive di effetti giuridici.
Mi chiedo come posso fare perché questa persona elimini qualsiasi riferimento alla mia Società e se posso agire penalmente nei suoi confronti.”
Consulenza legale i 06/11/2023
Il reato di cui all’art. 494 c.p. afferma che “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
Si tratta evidentemente di una norma a più fattispecie (il reato, cioè, può essere posto in essere in diversi modi) il cui obiettivo finale sia quello di recare ad altri un danno ovvero procurarsi un ingiusto profitto.

Ciò detto, nel caso di specie potrebbe rilevare l'attribuzione a sé o ad altri di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. In questo caso si fa riferimento a qualità (ad es., proprietario, possessore, creditore ecc.) che devono avere una rilevanza specifica in relazione al rapporto giuridico in atto.

Il problema è, tuttavia, il seguente.

Secondo giurisprudenza conforme, infatti, l’attribuzione di una falsa qualità rileva solo nella misura in cui tale qualità consenta al soggetto di ottenere un determinato effetto giuridico, reso possibile proprio dall’usurpazione posta in essere.
Purtroppo tale elemento non sembra sussistere nel caso di specie, almeno fino a quando il soggetto millantatore non ponga in essere una qualsivoglia condotta che gli consenta di sfruttare tale qualifica.

Sebbene, dunque, nel caso di specie non sembra configurata la fattispecie di sostituzione di persona, si consiglia comunque di sporgere denuncia - querela alla Procura competente. Ciò perché il reato di sostituzione di persona è stato – ed è ancora oggi – oggetto di una giurisprudenza molto ondivaga tale per cui non è detto che il magistrato inquirente archivi la querela in via diretta.

In ogni caso la querela sporta può essere funzionale anche a fare presente la cosa al sito su cui il soggetto è iscritto il quale, constatata la falsità, potrà procedere all’oscuramento del profilo.

N. M. chiede
lunedì 12/06/2023
“In un causa contro il condominio in cui abito ho contestato in mediazione e nell'atto di citazione che il sig Bianchi non è mai stato condomino come risulta da visure catastali per immobile e per soggetto (ho anche visura ipotecaria per immobile in tal senso). Da successiva visura ipotecaria risulta che il Bianchi, nel gennaio 2022, ha rettificato il titolo d'acquisto del 1988 che era viziato e non trascrivibile, come quello originario e finalmente lo ha trascritto. Quindi dopo più di 30 anni dall'acquisto il Bianchi è diventato condomino, prima non lo era. Potrebbe sussistere il reato di sostituzione di persona ma soprattutto quello di falso in atto pubblico, e mi riferisco ai dati riportati nei pubblici registri immobiliari che prima della trascrizione sono stati falsificati dall'inerzia negligente del Bianchi (art 40 cp). Ha avuto la disponibilità di visure ipocatastali che davano false informazioni sull'immobile e sul suo status di non proprietario. E' corretto?”
Consulenza legale i 14/06/2023
Le ipotesi di reato emarginate nella richiesta del parere non sembrano configurabili.

Con specifico riferimento alla sostituzione di persona, il reato in parola punisce la condotta del soggetto che sostituisce la propria persona a quella di un altro soggetto, così inducendo taluno in errore col fine di procurarsi un profitto ingiusto.
Fondamentale è, quindi, che il soggetto si finga un altro, non come nel caso di specie in cui il soggetto in realtà non si è mai sostituito ad altri avendo, piuttosto, “millantato” una qualifica che non gli apparteneva.

Lo stesso dicasi quanto al reato di falso. Qualsiasi ipotesi di falso non può essere compiuta per “negligenza”, in quanto ciò presupporrebbe che il falso sia un reato punito a titolo di colpa, cosa che il nostro ordinamento non conosce atteso che tutti i reati contro la fede pubblica sono punibili solo a titolo di dolo (diritto penale).

D. R. chiede
domenica 23/06/2019 - Estero
“Buongiorno.

Sono residente all'estero, laureato in Psicologia e da tempo pratico ricerche e progetti nel campo della Sociologia e Sessuologia.

A scopi editoriali vorrei intraprendere un progetto sociologico riguardante il fenomeno delle chat online e i minorenni.

Facendolo vorrei creare un profilo di una ragazza 14enne inesistente e fingermi essa durante le chat.

Non ho interessi di creare alcun dolo alle persone coinvolte, mantenendo il loro anonimato, ma pubblicando (probabilmente sotto forma di libro) le chat avvenute.

Il vantaggio da me ottenuto potrebbe essere quello monetario derivante, in caso, dalla pubblicazione.

Fingendomi tale ragazza non divulgherei nessuna foto, se non una generata da questo sito (rappresentante nessuna persona esistente) thispersondoesnotexist.com


Il mio interesse è conoscere il vostro parere generale a riguardo e alcune risposte più specifiche:

1) in caso rivelassi la mia vera identità e i miei scopi attuali (pubblicazione anonima della chat, censurata di tutti gli elementi che possano ricondurre alla vera identità di una persona) a chat avvenuta, sarebbe comunque riscontrabile un possibile reato di sostituzione di persona?
E in caso rilevi lo scopo ma non il mio nome, semplicemente per motivi di sicurezza?


2) in caso sia testimone di chiari atti illeciti durante queste chat (per esempio diffusione da parte di altri di materiale pedopornografico o pornografico a "presunti" minori) come dovrei comportarmi? Coscientemente non penso dormirei sonni tranquilli "facendo finta di niente".


Come referenza vi consiglio la visione su YouTube della serie giornalistica americana "how to catch a predator". Come base di partenza il mio progetto non si discosta da quello. Diverso invece lo scopo ultimo. Non l'arresto di persone ma la divulgazione di un aspetto sociologico e forse allarmante della nostra società moderna.

Vi ringrazio molto per il tempo e l'attenzione.”
Consulenza legale i 01/07/2019
Cominciamo dalla risposta al primo quesito.

Il reato di sostituzione di persona è inserito all'interno del titolo VII del codice penale che tratta dei delitti contro la fede pubblica. In effetti, oggetto di tutela del reato in questione è proprio la fede pubblica intesa nella sua trasparenza nei rapporti giuridici e personali tra i cittadini.

In realtà è estremamente eclettico tanto da essere più volte accomunato ad una sorta di “truffa” personale.

La fattispecie può essere posta in essere tramite 3 condotte diverse:
1) la sostituzione illegittima della propria all'altrui persona;
2) l'attribuzione a sé o ad altri di un falso nome;
3) l'attribuzione a sé o ad altri di un falso stato.

Nel nostro caso, la condotta rilevante è quella di cui al punto 2.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che il reato risulta integrato allorché vi sia “l'attribuzione a sé di un falso nome di persona immaginaria” (C., Sez. II, 21.12.2011, n. 4250). Ciò proprio perché il reato in esame, come detto, aspira non solo a tutelare la genuinità dei traffici giuridici tra i cittadini, ma soprattutto la trasparenza generale nell’interlocuzione tra le parti e, dunque, ben può essere posto in essere allorché si attribuisca a sé stessi nomi, doti, qualità e status appartenenti ad un soggetto diverso, anche se immaginario.

Stando a quanto detto, dunque, ben potrebbe integrare il reato in esame la condotta del soggetto che su una dating app e successivamente nell’interlocuzione concreta col soggetto, si “spacci” per una persona diversa, seppure immaginaria.

Non va dimenticato infatti che il fulcro principale del reato di sostituzione di persona è la induzione in errore, consistente nel determinare in qualcuno una falsa rappresentazione della realtà.

Quanto all’elemento soggettivo, sembra possa sussistere anche il dolo (diritto penale) tipico della fattispecie che, secondo dottrina e giurisprudenza conforme, consiste nella coscienza e volontà di indurre in errore altri sulla vera identità della propria persona, ricorrendo a una delle forme della condotta indicate nell'art. 494 c.p.

Vero è che, nel caso di specie, il “movente” è di tipo scientifico, ma ai fini della sussistenza del dolo del reato in esame tale fine non rileva affatto e, dunque, la condotta che si intende porre in essere non è assolutamente scevra di rischi sotto il profilo soggettivo.

Il fine, chiaramente, è quello di ottenere informazioni finalizzate alla pubblicazione di un contributo scientifico; fine che, almeno in astratto, ben potrebbe essere il vantaggio richiesto per la sussistenza della fattispecie. L’art. 494 c.p., invero, ha appositamente evitato di dare una connotazione specifica al “vantaggio” proprio per fare in modo che la portata punitiva del reato sia estremamente vasta.

Quanto al secondo quesito, la complessiva disciplina penalistica e processual-penalistica italiana solo in rarissimi casi prevede che il cittadino comune debba intervenire e/o denunciare reati della cui commissione sia informato.

Si pensi, ad esempio, all’art. 364 del codice penale che prevede l’obbligo di denuncia per il cittadino comune solo nel caso di reati contro la personalità dello Stato e/o per i quali la legge stabilisce la pena dell’ ergastolo.

Tra le fattispecie per cui vige l’obbligo di denuncia non compare alcuno dei reati di abuso sessuali o relativi la pedopornografia.

Dunque, in tal caso, il cittadino è libero di scegliere, non essendo obbligato, per legge, a denunciare.

L. S. chiede
domenica 02/09/2018 - Lazio
“Salve,

Il mio quesito:

Una mia amica mandò un sms al marito malato terminale in regime di ricovero, chiedendo a questo notizie sulla sua salute, e la richiesta di farsi richiamare visto che lei non riusciva a trovare il cellulare acceso. Tale richiesta aveva due scopi: 1/ venire a conoscenza delle sue reali condizioni di salute, a lei ignote nei minimi dettagli, in quanto il marito si era allontanato dalla casa coniugale da due mesi. 2/ sapere in quale ospedale fosse ricoverato per raggiungerlo.
All’sms con certezza ha risposto una seconda persona, la sorella, cognata della mia amica.
Rispondendo come fosse il marito della mia amica, negava ogni informazione richiesta, facendola passare come volere del marito della mia amica.
Che non poteva essere la volontà del marito, lo attestano le cartelle cliniche che sottolineano che al momento della risposta all’sms, il marito della mia amica non era un grado di poter scrivere un sms molto articolato. Da lì a poche ore, avvenne il decesso del marito della mia amica. L’sms inviato dalla sorella del de cuius, ha prodotto due effetti: 1/ la mia amica non ha potuto assistere il marito nel suo decorso di malato terminale, con annesso diritto di moglie, di chiedere o meno il trasferimento in terapia intensiva per rianimare il marito o desistere. La decisione, richiesta dai medici, fu presa dalla sorella del de cuius, arbitrariamente.
2/ ha negato il diritto di moglie di portare un eventuale “ultimo saluto” al marito che non era in regime di separazione.
Per completezza; la sorella del de cuius, è stata rinviata a giudizio per circonvenzione di incapace per via di una vendita di immobile di proprietà del de cuius. Come anche il notaio che è stato rinviato a giudizio per falso ideologico per il rogito da lui redatto. Da questa venduta ne ha beneficiato la sorella del de cuius ove la stessa ha prodotto una ricognizione di debito scritta, che con perizia è stata dichiarata un falso. Da quel fittizio debito, la sorella ha scritto ipoteca sull’immobile, che il compratore dell’immobile si è accollato.
Ora; oltre al reato per il quale è stata rivista a giudizio, chiedo: da i fatti sopra descritti si possono configurare anche i reati di “sostituzione di persona (sms mandato da lei spacciandosi per il de cuius)” e il reato di “truffa”, visto che il danno della circonvenzione e della vendita dell’immobile, hanno prodotto un danno a terzi: la moglie del de cuius?
Pur sapendo che il reato di truffa viene assorbito dalla circonvenzione di incapace, c’è il dubbio che la truffa a terzi, la moglie, sia o meno giuridicamente riconosciuta.

Consulenza legale i 07/09/2018
La condotta da lei descritta, consistita nell’essersi sostituita alla persona del marito della sua amica tramite il suo telefono cellulare pare poter integrare gli estremi dell’art. 494 c.p.; il reato di sostituzione di persona, infatti, punisce chiunque, al fine di di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona.

Nel caso da lei descritto, infatti, la sorella del de cuius si è sostituita alla persona del de cuius, facendo credere al destinatario del messaggio (la sua amica) che quelle parole fossero state scritte dal marito.

L’unico dubbio interpretativo che potrebbe si potrebbe porre è legato alla sostituzione tramite l’uso del telefono o, più in generale, tramite l’uso di internet. Bisogna infatti considerare che il reato di sostituzione di persona è stato scritto nel 1930 e che, quindi, non poteva riferirsi a casi come quelli di cui stiamo trattando.

La giurisprudenza della corte di cassazione, tuttavia, interrogata sul punto, ha già da tempo chiarito che il reato di sostituzione di persona può essere perpetrato anche via internet o tramite sms.

Evidentemente, perché si possa ritenere integrato, nel caso in esame, suddetto reato, è necessario che siano presenti alcuni elementi: è necessario, infatti che la sorella del de cuius si sia sostituita al proprietario dell’utenza (a sua insaputa) e con lo scopo preciso di danneggiare la sua amica. L’inciso “al fine di recare ad altrui un danno”, infatti, costituisce indice di dolo specifico. Il dolo specifico, nel diritto penale, può essere definito come una finalità ulteriore cui mira l’autore tramite l’azione criminosa che, in questo caso, deve essere quello del recare danno ad altrui persona.

Se, in ipotesi, la sorella del de cuius avesse ricevuto indicazioni in tal senso dallo stesso, pur non nel dettaglio, di non voler ricevere alcuna visita, mancherebbe l’elemento del dolo specifico e, di conseguenza, mancherebbe un elemento fondante del reato. Se invece lo avesse fatto allo scopo di non permettere alla sua amica, moglie del de cuius, di poter rivedere il marito negli ultimi momenti di vita, o per qualche altra ragione sussumibile nella dizione “recare danno ad altrui persona”, allora il dolo sarebbe integrato.

Per quanto riguarda la seconda domanda, relativa al reato di truffa, invece, non paiono sussistere gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 640 c.p.; infatti, la moglie, non è stata diretta “truffata” dei comportamenti della sorella. Se ben abbiamo compreso la dinamica dei fatti, infatti, la falsità posta in essere con il concorso del notaio ha permesso alla sorella di iscrivere ipoteca sull’immobile poi venduto.

Il reato di truffa, tra i suoi elementi costitutivi, annovera quello degli artifici e raggiri che inducono taluno in errore (il truffato). In questo caso, tuttavia, la sua amica, se abbiamo ben compreso, non è stata direttamente vittima di questi artifici e raggiri e non è stata nemmeno tratta in errore. Peraltro essendo già stata rinviata a giudizio, la sorella del de cuius, è giocoforza necessario ritenere che il pubblico ministero che ha espletato le indagini preliminari abbia già valutato compiutamente i fatti da lei descritti ed abbia deciso di esercitare l’azione penale in riferimento al delitto di circonvenzione di incapace.
In conclusione, dunque, alle condizioni sopra descritte, potrebbe ravvisarsi il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. ma non, pare, quello di truffa ex. art. 640 c.p., quantomeno nei confronti della sorella.

Jose G. chiede
sabato 23/06/2018 - Estero
“Buongiorno, espongo il caso:
Cittadino italiano residente all’estero (iscritto AIRE) da circa 4 anni, lavora come consulente di disbrigo pratiche burocratiche riguardanti gli italiani che vivono nel paese estero di sua residenza. Tra le altre pratiche ha gestito per conto dei propri clienti le loro iscrizioni AIRE, dietro loro richiesta, anche se senza delega scritta da parte loro, solo comunicazioni/chat per iscritto via whatsapp/email. Per comodità ed efficienza di gestione, ha creato caselle di posta elettronica attraverso le quali ha inviato alla sede consolare italiana del luogo i moduli di richiesta di iscrizione AIRE firmati dai clienti, copia dei documenti di identità e gli altri documenti richiesti per portare a termine l’iscrizione AIRE, le quali tutte sono andate a buon fine.

DOVE STA IL PROBLEMA: recentemente (circa 2 settimane fa), a seguito di scambi di comunicazioni tra la suddetta sede consolare e i suddetti clienti, la sede consolare si è resa conto che gli indirizzi e-mail inseriti in fase di compilazione dei moduli (Da parte del consulente) non sono quelli che i clienti in questione utilizzano abitualmente, ma sono invece quelli creati dal consulente. Tutti gli altri dati contenuti nei moduli erano corretti, l’unico scorretto risultava l’indirizzo email. La sede consolare ha interpellato il consulente dicendogli che ha commesso un reato spacciandosi per altre persone oltre che inserendo dati non veritieri nel modulo, oltre a spaventare gli utenti dicendo di fare attenzione a cosa firmano, insomma sta sollevando un polverone intorno a questa storia. Il consulente ha spiegato che i clienti lo hanno incaricato di gestire la cosa in tutto e per tutto, senza fastidi per loro, quindi gestendo tutte le comunicazioni che li riguardavano, e che comunque tutto è stato fatto dietro loro richiesta e nel loro interesse.

DOMANDE:

1. Secondo Voi, si configurano reati? Se sì, di che tipologia, che gravità e che conseguenze avrebbero?

2. Può la sede consolare procedere penalmente in qualche modo contro il consulente? Entro che tempi?

3. Cosa può fare il consulente per proteggersi?

4. Secondo la Vostra esperienza, in un caso del genere cosa è più probabile che accada?”
Consulenza legale i 27/06/2018
In primo luogo va individuata l’eventuale rilevanza penale della condotta che sarebbe stata posta in essere dal consulente che su specifico mandato - sebbene “informale” - di taluni soggetti interessati ad iscriversi all’AIRE, avrebbe creato un indirizzo email falso e con questo si sarebbe spacciato per i propri clienti al fine di porre in essere tutti gli adempimenti burocratici finalizzati appunto all’evasione della pratica d’iscrizione.

Orbene, in teoria la condotta suesposta potrebbe essere astrattamente inquadrata nel reato di sostituzione di persona previsto e punito dall’articolo 494 del codice penale.
Il reato in questione è inserito all'interno del titolo VII del codice penale che tratta dei delitti contro la fede pubblica. In effetti, oggetto di tutela del reato in questione è proprio la fede pubblica intesa nella sua trasparenza nei rapporti giuridici e personali tra i cittadini e in particolar modo con le autorità pubbliche.
In realtà il reato è estremamente eclettico tanto da essere più volte accomunato ad una sorta di “truffa” personale.

La fattispecie può essere posta in essere tramite 3 condotte diverse:
  1. la sostituzione illegittima della propria all'altrui persona;
  2. l'attribuzione a sé o ad altri di un falso nome;
  3. l'attribuzione a sé o ad altri di un falso stato.
Nel caso di specie rileverebbe la prima delle condotte in quanto, in effetti, il consulente in questione utilizzando le mail appositamente create si sarebbe effettivamente sostituito ai legittimi destinatari delle stesse rispondendo in nome e per loro conto.

Il reato de quo richiede anche ulteriori elementi per la sua sussistenza e, nello specifico, l’intenzione di conseguire per sé o per altri un vantaggio o di cagionare ad altri un danno e la concreta induzione in errore del soggetto vittima della sostituzione illegittima.
Nel caso di specie potrebbero sussistere entrambi gli elementi suindicati. Quanto al vantaggio, il consulente potrebbe ad esempio aver percepito in seguito allo svolgimento dell’attività una qualsiasi utilità (denaro etc); quanto invece all’induzione in errore, è indubbio che la sede consolare sia stata ingannata sulla reale identità del soggetto inoltrante la domanda e sulla corrispondenza intercorsa.

Astrattamente, dunque, la condotta in esame potrebbe effettivamente integrare il reato di sostituzione di persona e trattasi di una fattispecie di media gravità punita con la reclusione fino ad un anno.

Il reato in esame è procedibile d’ufficio e, dunque, ben potrebbe la sede consolare tramite una denuncia chiedere alla Procura locale di indagare. La procedibilità d’ufficio consente infatti che a sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria un determinato fatto possa essere chiunque visto che in tal caso il Pubblico Ministero può procedere in autonomia all’iscrizione della notizia di reato e alla prosecuzione delle indagini.

Quanto ai tempi, sempre per la procedibilità d’ufficio sopraccitata, non v’è un termine specifico per la proposizione della denuncia (come accade invece nei casi di procedibilità a querela dove ci sono 90 giorni); conseguentemente, la sede consolare potrebbe procedere penalmente anche in futuro. Si tenga però conto che il decorso del tempo faciliterà soprattutto l’avvicinarsi del termine di prescrizione del reato (di 7 anni e mezzo) che bloccherebbe le indagini ovvero la prosecuzione del processo vero e proprio, a seconda del momento in cui scatta.

Rispondendo infine all’ultima parte del primo quesito e al quesito 3, giova sottolineare quanto segue.
Vero è che la condotta posta in essere dal consulente può essere percepita come molto pericolosa dalla sede consolare, ma è anche vero che, in concreto, la stessa non ha cagionato un danno notevole, visto soprattutto che i clienti erano perfettamente a conoscenza di tutto e loro stessi avevano conferito mandato al consulente per lo svolgimento della pratica.
Ipotizzando anche, dunque, che la sede voglia dare impulso all'azione penale a mezzo di una denuncia, e ipotizzando allo stesso modo, per assurdo, che in esito alle indagini e al successivo processo penale si arrivi ad una condanna, di certo sarà per pena esigua e comunque “sospesa” (nel senso che non verrà eseguita e, dunque, il soggetto di certo non andrà in carcere).

Al fine di evitare, comunque, qualsiasi conseguenza penale, si consiglia di fare in primo luogo chiarezza con chi di dovere all’interno della sede consolare sottolineando, appunto, che il consulente ha agito sempre in nome e per conto degli assistiti e che, dunque, ciascuna attività posta in essere veniva intrapresa con la “complicità” e sulla base della volontà espressa dei soggetti predetti a tal punto che potrebbe essere improprio parlare di una vera e propria sostituzione di persona.
Bene sarebbe procurarsi delle deleghe scritte da parte dei soggetti per i quali si è lavorato.

Si invita in ogni caso a tenere particolare cautela per il futuro. Ciò soprattutto perché è impossibile prevedere l’atteggiamento dei soggetti che ben potrebbero, ad esempio, rinnegare il fatto che il consulente abbia agito in nome e per loro conto e denunciare il soggetto per reati molto più gravi sempre posti a tutela della fede pubblica.

Anonimo chiede
giovedì 17/05/2018 - Veneto
“Buongiorno
per fare uno scherzo alla mia ex, ho creato un profilo fasullo su Facebook.
Quando ho incontrato la mia ex, ho scritto via Facebook con il profilo fasullo al suo attuale fidanzato, dicendo : ho visto la tua fidanzata che si abbraccia e bacia un uomo in un parcheggio
che è effettivamente quello che è successo
Ho scoperto che ieri il fidanzato ha sporto denuncia alla polizia postale”
Consulenza legale i 21/05/2018
A livello giuridico la condotta suddetta potrebbe integrare gli estremi del reato di sostituzione di persona previsto e punito dall’articolo 494 del codice penale.
E’ vero infatti che la fattispecie in esame nasce come “residuale” rispetto alle altre ipotesi di falso puniti dal codice penale, ed è anche vero che il reato, per come formulato, sembra censurare solo le ipotesi di sostituzione “fisica” di un soggetto ad un altro, ma è altresì che vero che, ad oggi, risulta una delle fattispecie più versatili per punire le ipotesi di falsità perpetrate a mezzo della rete internet.

Non a caso, la giurisprudenza prevalente ha riconosciuto proprio nell’art. 494 c.p. lo strumento adeguato per fronteggiare le potenzialità offensive connesse allo sfruttamento illecito dell’identità virtuale, o delle identità nel mondo virtuale.
Così, ad esempio, è stata riconosciuta la sussistenza del reato di sostituzione di persona nella condotta del soggetto che aveva partecipato ad una chat erotica utilizzando un nickname chiaramente di fantasia, ma riferito ad una persona fisica, cui veniva ricondotto, poiché nello pseudonimo (“MKYSEX)” erano ricomprese alcune lettere incluse nel nome e cognome (iniziali M. M.) della persona offesa.
Secondo la Cassazione infatti (sentenza n. 18826 della Sezione V della Cassazione Penale, emessa il 29 aprile 2013), tra i contrassegnati “sorvegliati” dal delitto di sostituzione di persona «vanno ricompresi quelli, come i cosiddetti "nicknames" (soprannomi), utilizzati nelle comunicazioni via internet, che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, in quanto destinata a valere nello spazio telematico del "web", la quale, tuttavia, non per questo è priva di una dimensione concreta, non essendo revocabile in dubbio che proprio attraverso di essi possono avvenire comunicazioni in rete idonee a produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui, cioè di coloro ai quali il "nickname" è attribuito […]».

Alla stregua di detta interpretazione anche la condotta di creare un nome fasullo tramite facebook potrebbe essere sussunta nell’alveo del reato di sostituzione di persona.

Tuttavia, per la sussistenza del reato occorre anche che il soggetto agente abbia il fine «di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno». Non a caso il reato in questione rappresenta il mezzo per un fine delittuoso ulteriore e generalmente viene utilizzato per le truffe bancarie.

Ritornando al caso di specie, sembra evidente che non sussistesse affatto quel fine di procurare un danno o recare a sé o ad altri un vantaggio per il fatto che il tutto sarebbe stato posto in essere per puro scherzo.
Detto in termini tecnici, nel caso di specie sembra non sussistere il dolo (diritto penale) tipico della fattispecie.

E’ possibile comunque che in seguito alla denuncia presentata vengano effettuate delle indagini e, pertanto, si consiglia, qualora queste non si concludano con un’archiviazione, di mettere subito in chiaro con il magistrato inquirente le intenzioni del tutto bonarie della condotta posta in essere.

Anonimo chiede
mercoledì 16/05/2018 - Lombardia
“Buonasera,

Se si dovesse essere contattati tramite chat Facebook ecc da un profilo presunto falso ( quindi immagino sostituzione di persona), e durante la conversazione viene richiesto l'invio di una foto osè o di nudo, se viene inviata si configura qualche reato tipo tentata violenza con inganno? ( persone maggiorenni)

Grazie mille”
Consulenza legale i 23/05/2018
Il quesito da Lei posto non è di così semplice soluzione e sarà necessario, pertanto, procedere con ordine: in primo luogo è necessario analizzare la condotta di creare un falso profilo su Facebook.

A riguardo è necessario distinguere due ipotesi:

1) Se il soggetto crea un profilo falso relativo però ad una persona non realmente esistente allora il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p., non sarà integrato perché, evidentemente, non si avrà alcuna “sostituzione”; è necessario, però, che il profilo creato sia di pura fantasia dal momento che la giurisprudenza ha stabilito che l’associare ad un nome di fantasia un’immagine del profilo relativa ad una persona reale ed inconsapevole integra il reato: in particolare, “Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative” (Cassazione penale n. 25774/2014).

2) Se il soggetto, invece, crea un profilo falso relativo ad una persona realmente esistente ecco che allora sarà integrato il reato di sostituzione di persona ex. art. 494 c.p.; sempre che, naturalmente, il soggetto lo abbia fatto consapevolmente ed in mala fede.

Tutto ciò è fondamentale per comprendere se, ed in che misura, si possano ipotizzare altre fattispecie penali nella condotta da Lei esposta.

La corte di cassazione, infatti, ha stabilito che creare un profilo fake (anche di pura fantasia) al fine recare disturbo insistito ad un utente può integrare gli estremi del reato di cui all’art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), nonché, se le molestie si perpetuano in maniera costante, del reato di atti persecutori di cui all’art. 612 bis bis.

In altri casi, invece, la Corte di Cassazione ha stabilito che integra il reato di violenza sessuale il caso di colui che, creando un profilo fake su facebook, si attribuisca qualifiche o caratteristiche inesistenti al solo fine di avere un rapporto sessuale con una ragazza.

Nel caso da Lei indicato, non sappiamo esattamente né se il profilo sia di fantasia o realmente facente riferimento ad una persona diversa dall’autore, né se si sia attribuito qualifiche, caratteristiche o anche solo generalità diverse.

Tutto ciò premesso, tuttavia, il reato di violenza sessuale ex. art. 609 bis bis c.p. non pare potersi integrare; la semplice richiesta di foto (osè) non accompagnata da violenza o minaccia non integra infatti il reato di violenza sessuale. In alcuni casi la Corte di Cassazione ha condannato per la semplice richiesta di foto osè però, in quei casi, era sempre presente un profilo di minaccia.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “La minaccia nel delitto di violenza sessuale si ritiene integrata dalla prospettazione di qualunque male che, in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, mostri la sua capacità di coazione nei confronti della vittima, che si trovi quindi a subire gli atti sessuali (confermata, nella specie, la condanna nei confronti di un uomo che aveva contattato via internet due minori infra quattordicenni e le aveva costrette, dietro minacce, ad inviargli foto e video con atteggiamenti osceni; dal contenuto delle conversazioni, infatti, era emerso che l'uomo era a conoscenza di plurime informazioni circa la vita delle vittime e le aveva utilizzate per lasciar loro intendere che, nel caso non avessero assecondato le sue richieste, si sarebbe adoperato per far loro del male)” (Cassazione penale, sez. III, 26/03/2013, n. 19033).

Pur non escludendo l’integrazione di altre fattispecie penali, come sopra indicate, dagli elementi da Lei forniti, non pare dunque potersi ravvisare il reato di violenza sessuale.


C. C. chiede
martedì 06/06/2017 - Puglia
“Gentili Avvocati
Vi contatto per una situazione alquanto strana e preoccupante dal mio punto di vista e avrei bisogno della vostra consulenza in merito.
Mettendo un po di ordine e facendo pulizia di alcuni miei profili FB ho voluto anche cercare in Google immagini se ci fossero altri riferimenti alle mie credenziali ma il risultato è stato negativo con mia felicità. Sempre in quella ricerca ho notato la foto dell'arresto di un noto ndranghetista pugliese e per curiosità aprendo quel link scopro il nome di L. C. testimone di giustizia.
Appurato che nella mia famiglia non ci sono rapporti con criminali ne tantomeno testimoni e pentiti di organizzazioni criminali vorrei sapere quali rischi si corrono nei casi di omonimia come per esempio per mio zio paterno che ha lo stesso identico nome e cognome del testimone e quali misure di protezione o certificazioni o garanzie si possono applicare per tutti coloro che hanno lo stesso identico cognome e che nelle guerre di mafia potrebbero diventare vittime collaterali assolutamente estranee? Purtroppo viviamo fra pettegolezzi, false o distorte informazioni, sospetti e improvvisati investigatori caserecci sempre pronti a giudizi e sentenze e non vorrei che in questo clima nascessero mostri mitologici come già ci succede da tempo. Grazie. Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 21/06/2017
Purtroppo il problema (che si presenta non di rado: sono piene le cronache di casi, ad esempio, di errore giudiziario per omonimia) non è di facile soluzione.
Non esiste, infatti, alcuna norma né sentenza che affronti lo specifico problema e che offra degli strumenti a tutela del singolo e del suo diritto a non essere scambiato per qualcun altro.

D’altra parte l’omonimia non è un illecito: ciascuno ha pieno diritto alla propria identità ed a utilizzare liberamente il proprio nome.

L’omonimia, poi, è fattispecie diversa dal furto d’identità, che assume rilevanza penale in relazione all’art. 494 c.p. sulla sostituzione di persona (non esiste, infatti, la fattispecie penale del “furto d’identità”).
Quest’ultimo recita: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.
Si tratta dunque, in quest’ultimo caso, di un reato vero e proprio, in cui un soggetto si sostituisce ad un altro intenzionalmente (con dolo) e con il fine di ricavarne un vantaggio. Si noti bene che il diritto tutelato dalla norma è ritenuto così importante che il suddetto reato è perseguibile anche d’ufficio e non solo a querela di parte.

Tornando al tema del quesito, le norme cui fare riferimento sul punto sono senz’altro:
- Il diritto al nome, tutelato dall’art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
- il diritto all’identità personale, e quindi ad essere riconosciuti per le proprie personali e particolari caratteristiche ed a non essere confusi con altri.
Nel caso vengano lesi questi due diritti, si può chiedere al Giudice la cessazione della condotta illecita e il risarcimento del danno.
Si può agire, evidentemente, per tutelare il proprio nome e la proprie identità non solo nel caso in cui la lesione provenga da altre persone fisiche ma altresì da testate giornalistiche, siti internet ed altri soggetti che abbiano leso i diritti personali in questione.

Tutto ciò, tuttavia, lo si ribadisce, solo nei casi in cui il nome – uguale a quello di un’altra persona – venga “sfruttato” a fini illeciti o comunque in violazione delle norme sopra richiamate.
Diversamente, entrambi i soggetti che hanno lo stesso nome possono - ovviamente - utilizzarlo del tutto liberamente.

Non esiste, in definitiva e purtroppo, alcuna tutela di natura cautelare e preventiva nei confronti di possibili situazioni pregiudizievoli derivanti dall’omonimia di due soggetti.

Andrea P. chiede
mercoledì 22/02/2017 - Lazio
“Buonasera,
sono un dipendente di Banca, un cliente per motivi di praticità in quanto trasferitosi di recente mi consegna sotto la propria responsabilità le credenziali internet per effettuare delle operazioni di compravendita titoli già iniziate in maniera cartacea; a tal fine, lo stesso al momento della consegna mi firma una liberatoria che scagiona sia a me personalmente che l istituto da ogni tipo responsabilità delegando con ampia fiducia l' operatività che verrà posta in essere.Tengo a precisare che sia il contratto che le credenziali e il token generatore di codici sono stati fatti sottoscrivere e consegnati materialmente da un altro collega.
Lo stesso cliente accortosi dopo qualche mese che tale attività da lui autorizzata aveva comportato delle perdite in conto capitale decide di inviare missiva di reclamo alla Banca in cui dichiara di disconoscere tale attività e che la stessa è stata posta in essere in maniera illegittima e fraudolenta.
Con la presente chiedo se è possibile che tale episodio mi veda implicato in un furto d'identità anche se il cliente stesso ne era a conoscenza nonostante tale gestione non abbia a me arrecato alcun vantaggio e di essere consapevole di aver operato in buona fede nel solo esclusivo interesse del cliente stesso.”
Consulenza legale i 26/02/2017
Nel nostro ordinamento giuridico non vi è una definizione normativa di furto d’identità. Ad ogni buon conto, la dottrina ritiene che tale fattispecie possa essere integrata da ogni azione intrapresa al fine di ottenere in modo fraudolento un'informazione individuale, relativa sia a persone fisiche che ad aziende, con l'intento di utilizzare identità o dati personali altrui per scopi illeciti.

Anche la giurisprudenza ritiene che integri il delitto di sostituzione di persona (di cui all’art. 494 c.p., il più “vicino” al caso in esame) “la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole” (C. Cass., sez. III, 3/4/2012 n. 12479; allo stesso modo, sez. V, 29/4/2013 n. 18826); ed ancora, “integra il delitto la condotta di chi abbia creato, su un social network, un profilo che riproduca l'effige di altra persona e abbia utilizzato, con tale falsa identità, i servizi del sito” (C. Cass., sez. V, 23/4/2014 n. 25774).

Ciò che emerge è che – per integrare un c.d. furto d’identità – occorra l’elemento soggettivo del dolo, consistente nella coscienza e volontà di indurre in errore altri sulla vera identità della propria persona. Anzi, la giurisprudenza parla di dolo specifico, cioè il “fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno” (C. Cass., sez. V, 26/5/2014 n. 41012).

Fatta questa necessaria premessa, il caso di specie così come descritto non integra in alcun modo il furto d’identità ipotizzato dal cliente “scontento” delle operazioni bancarie. Egli infatti ha firmato una liberatoria in cui autorizzava determinate operazioni bancarie, che, si sa, sono soggette alla normale alea del mercato. Non si vede pertanto né la illegittimità delle operazioni commesse (in quanto debitamente autorizzate dal cliente) né – tantomeno – la millantata “fraudolenza” delle stesse. Il cliente era infatti libero e consapevole nel momento in cui firmò la liberatoria: non si sono avute pressioni o indebiti furti d’identità per concludere tali operazioni (che avrebbero anche potuto far pensare ad una truffa). Inoltre, tali operazioni non hanno arrecato a Lei alcun vantaggio: non è pertanto ravvisabile nemmeno l’elemento soggettivo del reato de quo.

Anche sotto il profilo della responsabilità civile, la liberatoria sottoscritta vale ad escludere il risarcimento del danno patrimoniale subito dal cliente.


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