Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2542 del 19 marzo 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona, di cui all'art. 494 c.p., consiste nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, ed il delitto si consuma nel momento in cui taluno è stato indotto in errore con i mezzi indicati dalla legge. Né occorre che il vantaggio perseguito dall'agente sia effettivamente raggiunto, poiché lo scopo di arrecare a sé o ad altri un vantaggio attiene all'elemento psicologico di tale delitto, costituendone il dolo specifico. Il delitto di sostituzione di persona è giuridicamente configurabile nella forma del tentativo; ciò è possibile, però, solo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti, previsti dall'art. 494 c.p., ma senza riuscire ad indurre in errore taluno.

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