Cassazione penale Sez. II sentenza n. 674 del 22 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La professione va considerata qualitą personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettivitą sociale. Pertanto colui che nella stipulazione della vendita di determinate merci, si spaccia come rappresentante della ditta conosciuta dall'altro contraente, commette il reato di sostituzione di persona, il quale fa appunto riferimento alle qualitą giuridicamente rilevanti nella sfera soggettiva.

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