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Articolo 9 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Tutela dello pseudonimo

Dispositivo dell'art. 9 Codice Civile

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7(1).

Note

(1) Cfr. artt. 8, 21 e 82 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) nonché il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ora sostituito dalla legge 163/2017 (v. GDPR - regolamento UE 679/2016).

Ratio Legis

La norma esprime l'intenzione del legislatore di estendere la tutela de qua anche ai segni distintivi diversi dal nome, quali lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, purché siano conosciuti ("abbiano l'importanza") come il nome ed assolvano la funzione di identificazione tra i consociati.

Spiegazione dell'art. 9 Codice Civile

Lo pseudonimo è un nome diverso da quello attribuito per legge; può però essere tutelato alla pari del diritto al nome purché abbia acquistato l'importanza del nome stesso, od assolva alla stessa funzione di identificazione sociale
Qualora vi sia un tale presupposto (si pensi agli pseudonimi degli scrittori, o degli attori che ricorrano a nomi d'arte pressoché più noti del nome proprio) il soggetto che lo usi potrà far valere l'azione inibitoria contro l'uso indebito, chiedendo al giudice la cessazione dell'utilizzo illegittimo dello pseudonimo, sempre salvo il risarcimento dei danni (v. 7).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
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Cesare B. U. chiede
venerdė 12/04/2019 - Marche
“L'uso del soprannome, reso inutile dal codice civile napoleonico (1804), è continuato in molti atti ufficiali, Tanto da essere ancora obbligatorio per la compilazione del casellario giudiziale secpndo il R. D. n. 1178 del 14 ottobre 1913.
Quando e con che legge se ne è dismesso l'uso?”
Consulenza legale i 19/04/2019

Il Regio Decreto, 14 Ottobre 1913, n. 1178 così come il Regio Decreto, 18 Giugno 1931, n. 778 sono stati abrogati dagli artt. 52 ss. del D.P.R., 14/11/2002, n° 313, denominato “Testo unico sul casellario giudiziale”, il quale ha sostituito i dati “ cognome, nome e soprannome, paternità, maternità, luogo e data di nascita della persona designata” (artt. 15 e 24 rispettivamente dei due decreti sopracitati) con l'indicazione di “nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti” (art. 4 Testo Unico).
Ad ogni modo, si precisa che il cosiddetto soprannome o pseudonimo trova nell'ordinamento italiano adeguata tutela al pari del nome, così come sancito dall' art. 9 del c.c.. Semplicemente lo stesso riveste rilevanza giuridica in caso di sua violazione (usurpazione del nome, per esempio) qualora venga utilizzato da una persona in modo che abbia acquistato la stessa importanza del nome.
Pertanto, qualora il soprannome abbia tale rilevanza può essere ancora inserito nei certificati del casellario in quanto elemento identificativo del soggetto.