Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9768 del 29 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto previsto dall'art. 494 c.p. può essere commesso anche mediante la falsa attribuzione, a sé stessi oppure ad altri, di una qualità alla quale la legge attribuisca effetti giuridici, che possono essere, per la loro indeterminatezza, di qualsiasi specie, sempre che siano inerenti a tale qualità. Tali caratteristiche hanno la falsa attribuzione della qualità di rappresentante di una ditta commerciale in quanto la legge vi ricollega gli effetti giuridici propri del rapporto di rappresentanza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.