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Articolo 322 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istigazione alla corruzione

Dispositivo dell'art. 322 Codice Penale

(1)Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo(2).

Se l'offerta o la promessa(3) è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri(4).

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32 quater](5).

Note

(1) Fino alla riforma avvenuta con l. 6 novembre 2012, n. 190, tale comma recitava: "Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo."
(2) Secondo la disciplina vigente, l’istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.
(3) Per offerta si intende l’effettiva e spontanea messa a disposizione di denaro o altra utilità, mentre la promessa si ravvisa nell’impegno ad una prestazione futura. E' dunque sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, al punto che vi sia il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.
(4) Prima della riforma del 2012 (l. 6 novembre 2012, n, 190), il comma in esame prevedeva che : "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318."
(5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A.

Ratio Legis

La ratio dell’incriminazione della corruzione si ravvisa nella necessità di impedire e contrastare il discredito, il disonore che tale reato proietta sull’intera categoria dei pubblici funzionari e, perciò, proprio sulla stessa P. A.. Essa viene qui tutelata sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità, che si specificano nell’esigenza che la condotta dei pubblici funzionari sia indirizzata alla realizzazione degli interessi e delle finalità proprie della P.A., in ossequio ai principi di correttezza ed imparzialità.

Spiegazione dell'art. 322 Codice Penale

La presente disposizione configura quattro distinte ipotesi di istigazione:

  • istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte del privato (istigazione alla corruzione passiva impropria);

  • istigazione alla corruzione propria da parte del privato;

  • istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte dell'agente pubblico (istigazione alla corruzione attiva impropria);

  • istigazione alla corruzione propria da parte dell'agente pubblico.

Si rammenta che per corruzione propria si intende l'omissione o il ritardo nel compiere un atto di ufficio ovvero il compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio.

Tutte le fattispecie configurano ipotesi di reato consumato, pur potendo apparire come ipotesi di delitto tentato (art. 56).

Data l'anticipazione di tutela penale a fattispecie non ancora contraddistinte da un evento, è da ritenersi necessaria la serietà dell'offerta e quindi la sua potenzialità conduttiva, in relazione alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'offerta si colloca.

Per le ipotesi di corruzione impropria è richiesto il dolo generico, mentre per quelle di corruzione propria è richiesto il dolo specifico.

Quanto alla configurabilità del tentativo, l'unica ipotesi plausibile in cui può verificarsi è quella in cui l'azione di promettere o offrire sia iniziata, ma non sia stata portata a termine, come nel caso di lettera con promessa di retribuzione spedita ma intercettata dall'autorità.

Da ultimo, è stato sottolineato che la differenza tra istigazione e tentativo di induzione indebita risiede nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta induttiva e sul fatto che quest'ultima deve coniugarsi dinamicamente con l'abuso delle qualità o dei poteri.

Massime relative all'art. 322 Codice Penale

Cass. pen. n. 47216/2021

tegra il delitto di istigazione alla corruzione impropria l'offerta o la promessa di danaro o di altra utilità operata in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati dal pubblico ufficiale, atteso il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 322, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di punire ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o poteri", senza alcuna preclusione che ne limiti l'applicazione al futuro esercizio di tali poteri o funzioni.

Cass. pen. n. 33655/2020

In tema di istigazione alla corruzione, l'accettazione della proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice ex art. 322 cod. pen., rendendo configurabile quella più grave di corruzione, deve essere connotata da effettività e concretezza, sicchè non può ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del pubblico agente che, secondo una valutazione "ex ante" ed in concreto, non appaia idonea a determinare almeno un inizio di trattativa, né sia significativa di un impegno assunto per accondiscendere ad essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di istigazione alla corruzione in un caso in cui il funzionario di un ufficio immigrazione riceveva materialmente un acconto in danaro sull'offerta corruttiva, ma con riserva mentale, subito dopo informando il proprio superiore e sporgendo denuncia, così da permettere il tempestivo avvio delle indagini nei confronti dell'istigatore).

Cass. pen. n. 8300/2019

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta del pubblico agente che si attivi per instaurare un rapporto paritetico con il privato volto al mercimonio dei propri poteri, a condizione che la stessa, con valutazione "ex ante" effettuata tenendo conto delle circostanze concrete, risulti potenzialmente idonea a indurre il privato ad accedere all'accordo corruttivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'idoneità della condotta va valutata in considerazione dell'entità del corrispettivo richiesto dal pubblico ufficiale, delle qualità personali del destinatario della proposta e del suo interesse al rilascio dell'atto oggetto della compravendita).

Cass. pen. n. 38920/2017

È configurabile il reato di istigazione alla corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta tipica unilaterale prevista dall'art. 322 cod. pen. sia connotata dal dolo specifico della finalità di favorire o danneggiare una parte processuale, atteso che la descrizione delle condotte punibili a titolo di istigazione, contenuta in tale norma, ricomprende anche quelle disciplinate dall'art. 319-ter cod. pen; ciò non esclude la configurabilità del tentativo di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui entrambi i protagonisti del rapporto, svolgendo un ruolo attivo, pongano in essere una trattativa, poi fallita. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di istigazione alla corruzione in atti giudiziari non possono applicarsi le pene previste dall'art. 319-ter cod. pen., dovendosi fare riferimento alle sole pene, ridotte di un terzo, di cui agli artt. 318-319 cod. pen.).

Cass. pen. n. 19319/2017

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) può essere effettuata anche in relazione ad una funzione o ad un potere già esercitati dal pubblico ufficiale, sia in ragione del tenore letterale dell'art. 322, comma primo, cod. pen., come novellato dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, - che non consente di delimitarne l'ambito di operatività alla sola istigazione alla corruzione impropria proiettata verso il futuro esercizio dei poteri o delle funzioni del destinatario dell'offerta o della promessa - sia in considerazione del rapporto tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 322 cod. pen., che, replicando quello tra le fattispecie base di corruzione, consente di punire, ai sensi del primo comma, ogni forma di istigazione del privato "per l'esercizio delle funzioni o dei poteri" che non ricada nella ipotesi più grave sanzionata dal secondo comma.

L'offerta o la promessa di donativi di modesta entità (nella specie, la somma di 50 euro), quale manifestazione di gratitudine o di apprezzamento per l'attività già compiuta dal pubblico ufficiale in termini conformi ai doveri d'ufficio, non configura il delitto di istigazione alla corruzione impropria susseguente, ai sensi dell'art. 322, comma primo, cod. pen., in ragione della inoffensività della condotta dell'agente. (In motivazione, la Corte ha rilevato che con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con il d. P.R. 16 aprile 2013, n. 62, lo stesso legislatore ha escluso la rilevanza penale dei donativi di modico valore, nell'ordine massimo di 150 euro).

Cass. pen. n. 49057/2013

Integra il delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma secondo, c.p., l'offerta di danaro rivolta al custode giudiziario di beni immobili sottoposti a sequestro preventivo, per essere preferito, rispetto ad altri interessati, nella stipula di un contratto di affitto. (Fattispecie in cui il giudice che aveva emesso il sequestro preventivo aveva deciso di acquisire un parere del custode giudiziario sull'affidabilità del conduttore cui sarebbero stati dati in locazione alcuni terreni per la coltivazione).

Cass. pen. n. 43384/2013

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, comma secondo, c.p. (istigazione alla corruzione propria) in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe e della irragionevolezza, nella parte in cui prevede che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero, per il compimento di una falsa consulenza, è punita con una pena superiore a quella del reato di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377, comma primo, c.p., in relazione all'art. 373 c.p., per il caso di analoga condotta nei confronti del perito.

Cass. pen. n. 37402/2011

Integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale una offerta non determinata, rimettendo la quantificazione al destinatario della richiesta. (Fattispecie in cui era stato offerto al pubblico ufficiale di quantificare egli stesso la somma che voleva per omettere una denuncia di reato).

Cass. pen. n. 41339/2006

Integra il delitto di cui all'art. 322, comma quarto, c.p. (istigazione alla corruzione attiva propria) — e non quello di cui all'art. 228 L. fall. (interesse privato del curatore negli atti del fallimento) — la condotta del pubblico ufficiale (nella specie curatore) che induca l'extraneus (nella specie il fallito) a promettergli somme di denaro per sottrarre beni dalla massa dell'attivo fallimentare e, pertanto, per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, mentre ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 228 L. fall. è necessario un concreto comportamento del curatore posto in essere con la consapevolezza di associare un interesse privato ad un atto del fallimento ovvero di realizzare, attraverso l'ufficio della curatela fallimentare, un interesse non ricollegabile alla finalità propria ed esclusiva dell'amministrazione fallimentare.

Cass. pen. n. 28311/2003

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, comma 2, c.p.), l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 322 c.p. nella condotta dell'imputato che aveva offerto a due agenti della polizia di Stato la somma di cinquantamila lire affinché eliminassero un verbale di contravvenzione elevata a suo carico).

Cass. pen. n. 15117/2003

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, il cui elemento oggettivo è compendiato nell'espressione onnicomprensiva della sollecitazione di promessa, dazione di danaro o altra utilità rivolta al privato dal pubblico ufficiale, occorre che la condotta di quest'ultimo, pur non integrando quell'aspetto significativo e pregnante di costrizione anche per induzione che caratterizza la concussione, si manifesti come forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato, disposto, dal canto suo, a recepirla anche per tornaconto personale, in forza di una valutazione comparata di vantaggi e svantaggi, mirante ad evitare sanzioni per il proprio comportamento illegale.

Cass. pen. n. 11382/2003

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, nel caso di una richiesta, anche reiterata, di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata, non ricorre il delitto di concussione, neppure nella forma del tentativo, ma è configurabile il reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322, comma 4, c.p., in quanto difettano gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Cass. pen. n. 30268/2002

Per la configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. Le piccole regalie d'uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto di ufficio, previsto dall'art. 318 c.p., giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, l'accertamento del valore di alcuni orologi, asseritamente con marchio non contraffatto, offerti al pubblico ufficiale per omettere una denuncia all'autorità giudiziaria, poiché la tenuità del valore, una volta accertata la falsità delle marche degli orologi, non avrebbe comunque escluso il reato).

Cass. pen. n. 2233/2001

Ai fini della configurabilità del reato di istigazione alla corruzione, è persona incaricata di pubblico servizio l'operatore motoristico e meccanico dell'ufficio provinciale della motorizzazione, la cui attività, volta alle certificazioni pubblicistiche derivanti dalla revisione dei veicoli, non si esplica in termini di mera manualità, ma esprime e richiede altresì competenze tecniche ed intellettuali.

Cass. pen. n. 7836/2000

In tema di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., dinanzi a un'offerta di una utilità economica, di per sè non priva di qualunque consistenza, spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia stata seriamente operata ovvero abbia una valenza di puro dileggio. La serietà dell'offerta va infatti correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca. (Nella specie è stata ritenuta incensurabile dalla Corte Suprema la valutazione di idoneità dell'offerta di diecimila lire fatta a tu per tu a un agente della polizia stradale per omettere un verbale di contravvenzione ed è stata di conseguenza esclusa la ipotizzabilità del reato di oltraggio).

Cass. pen. n. 2265/2000

L'abuso richiesto dalla norma dell'art. 317 c.p. ai fini della sussistenza del reato di concussione non può essere identificato nella indebita richiesta, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità. Infatti, la semplice richiesta di denaro, ancorché reiterata, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, commi terzo e quarto, c.p., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dagli artt. 318 e 319 c.p. La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è, dunque, quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. Infatti, la costruzione letterale e logica della norma di cui all'art. 317 c.p. prevede l'abuso quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, e non come avviene nella corruzione, quale risultato dell'azione delittuosa.

Cass. pen. n. 4062/1999

L'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.) non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, nè l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (Nella specie trattavasi di Presidente del comitato di gestione di una Usl ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione di un consulente del P.M. che aveva svolto accertamenti tecnici sul funzionamento di una clinica privata).

Tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui all'art. 322, secondo comma, c.p. e quello di subornazione, previsto dall'art. 377 c.p., nel testo risultante dall'art. 11, sesto comma, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, qualora l'attività illecita dell'agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. in virtù del quale deve trovare applicazione solo l'art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), sia al profilo oggettivo, per la specificità dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell'accertamento tecnico.

Cass. pen. n. 8398/1996

Nell'istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) deve essere effettuata «per indurre» il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) «a compiere» un atto conforme ai doveri dell'ufficio (o del servizio). Da ciò deriva che non è possibile ipotizzare una forma d'istigazione passiva per un atto che sia stato già compiuto, come si evince chiaramente dalla struttura letterale della disposizione dell'art. 322, primo comma c.p., nonché dal riferimento che la stessa fa alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p. (corruzione impropria antecedente).

Cass. pen. n. 2714/1996

Il reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322 comma 2 c.p.) si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa di danaro o di altra utilità, purché seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa; idoneità che va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra connotazione del caso concreto. Ne deriva che il reato è escluso soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.

In tema di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), non è configurabile la desistenza volontaria (art. 56 comma 3 c.p.), trattandosi di reato di mera condotta, che si consuma con la semplice offerta o promessa dell'utilità da parte del privato istigatore, purché seria e concreta, finalizzata al compimento ad opera del pubblico ufficiale di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Per la configurabilità dei delitti di istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. Tale tenuità non soltanto non esclude il reato, per la cui consumazione è irrilevante il verificarsi o meno del fine propostosi dall'agente, ma addirittura lo può rendere maggiormente lesivo del prestigio del pubblico ufficiale, ritenuta persona suscettibile di venir meno ai doveri accettando una offerta anche minima. D'altronde, le piccole regalie d'uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto di ufficio, previsto dall'art. 318 c.p., giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 c.p., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso.

Cass. pen. n. 3596/1995

In caso di istigazione alla corruzione non accolta il danaro, ove rimanga nella disponibilità dell'istigatore, non può costituire né profitto, né prodotto, né prezzo del reato; e come tale non è confiscabile.

Cass. pen. n. 6113/1994

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, l'istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322, comma 4, c.p. è stata introdotta dal legislatore come ipotesi residuale per punire le condotte del pubblico ufficiale che non integrano tentativo di concussione, quando cioè esula ogni significato di costrizione o di induzione nei confronti del privato. Si realizza il delitto punito dagli artt. 56-317 c.p. — e non quello previsto dall'art. 322, comma 4, c.p. — tutte le volte in cui la condotta del pubblico ufficiale è astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione, anche se poi — per particolare resistenza o forza del soggetto passivo — tale risultato non si produce.

Cass. pen. n. 5439/1990

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 322 c.p. occorre, tra l'altro, che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità sia idonea alla realizzazione dello scopo, cioè sia tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio; idoneità che va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e che deve essere tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta. (Nella specie la Cassazione ha considerato «inidonea» l'offerta di lire cinquemila fatta dall'imputato a due agenti della polizia stradale affinché si astenessero dal contestargli una contravvenzione al codice della strada ed ha ritenuto che nella suddetta offerta, per la sua irrisorietà e per le sue modalità tendenti a dimostrare il convincimento che gli agenti si sarebbero «venduti» per un nonnulla, fosse ravvisabile un gesto di scherno, gravemente lesivo del prestigio dei pubblici ufficiali, e conseguentemente l'ipotesi di reato di cui all'art. 341, primo comma, c.p.).

Cass. pen. n. 2891/1986

Il delitto di istigazione alla corruzione si configura come reato di mera condotta, per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre un'utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata l'istigazione.

Cass. pen. n. 437/1972

Nell'istigazione alla corruzione — tipico reato di pericolo, che non consente il tentativo, in quanto la promessa o l'offerta rivolta al pubblico ufficiale realizza istantaneamente il reato, indipendentemente dall'atteggiamento e dal comportamento dell'istigato — non può trovare posto la figura dell'agente provocatore, perché se l'azione di costui venisse esplicata prima dell'istigazione e ne fosse la causa, il fatto integrerebbe ipotesi delittuose diverse da quella disciplinata dall'art. 322.

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