Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3596 del 4 aprile 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di istigazione alla corruzione non accolta il danaro, ove rimanga nella disponibilità dell'istigatore, non può costituire né profitto, né prodotto, né prezzo del reato; e come tale non è confiscabile.

(massima n. 2)

In caso di sequestro probatorio, quando alla restituzione della res non abbia provveduto il giudice che procede, con ordinanza de plano suscettibile di incidente di esecuzione ma inoppugnabile, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 263, sesto comma, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del «controricorso» proposto dall'interessato, rilevando che non essendo previsto nel nostro ordinamento il ricorso incidentale, l'unica via consentita era quella sopra indicata, pur in presenza di un ricorso del pubblico ministero avverso il diniego di confisca delle stesse cose delle quali il privato aveva, sia pure utilizzando un mezzo non consentito, chiesto la restituzione).

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