Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28311 del 1 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, comma 2, c.p.), l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 322 c.p. nella condotta dell'imputato che aveva offerto a due agenti della polizia di Stato la somma di cinquantamila lire affinché eliminassero un verbale di contravvenzione elevata a suo carico).

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