Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2265 del 24 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'abuso richiesto dalla norma dell'art. 317 c.p. ai fini della sussistenza del reato di concussione non può essere identificato nella indebita richiesta, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità. Infatti, la semplice richiesta di denaro, ancorché reiterata, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, commi terzo e quarto, c.p., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dagli artt. 318 e 319 c.p. La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è, dunque, quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. Infatti, la costruzione letterale e logica della norma di cui all'art. 317 c.p. prevede l'abuso quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, e non come avviene nella corruzione, quale risultato dell'azione delittuosa.

(massima n. 2)

La costrizione o induzione che caratterizzano il reato di concussione, non si identificano nella superiorità o nell'influenza che il pubblico ufficiale può vantare rispetto al privato che, per il solo fatto di venire a contatto con chi esercita poteri che possono avere una concreta incidenza sulla sua sfera giuridica, versa in una situazione di soggezione psicologica, in quanto tale soggezione è irrilevante ai fini del reato di concussione. Per integrare detto reato occorrono una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotte dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei poteri, così che la successiva promessa o dazione indebita è conseguenza della condizione di “metus” in cui la vittima viene a versare, per effetto di tale costrizione o induzione. In sintesi può dirsi che il delitto si sviluppa secondo la seguente successione di azioni causalmente concatenate: abuso della qualità o dei poteri, costrizione o induzione, promessa o dazione.

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