Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5439 del 13 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 322 c.p. occorre, tra l'altro, che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità sia idonea alla realizzazione dello scopo, cioè sia tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio; idoneità che va valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e che deve essere tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta. (Nella specie la Cassazione ha considerato «inidonea» l'offerta di lire cinquemila fatta dall'imputato a due agenti della polizia stradale affinché si astenessero dal contestargli una contravvenzione al codice della strada ed ha ritenuto che nella suddetta offerta, per la sua irrisorietà e per le sue modalità tendenti a dimostrare il convincimento che gli agenti si sarebbero «venduti» per un nonnulla, fosse ravvisabile un gesto di scherno, gravemente lesivo del prestigio dei pubblici ufficiali, e conseguentemente l'ipotesi di reato di cui all'art. 341, primo comma, c.p.).

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