Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4899 del 30 luglio 1980

(2 massime)

(massima n. 1)

La vendita forzata costituisce un'autonoma fattispecie complessa che si riporta allo schema dei trasferimenti coattivi che si completa e si perfeziona col provvedimento giudiziale di assegnazione. Pertanto, l'acquisto dell'immobile espropriato da parte dell'aggiudicatario non rientra nello schema degli acquisti derivativi e l'aggiudicatario non può considerarsi avente causa dal debitore espropriato.

(massima n. 2)

Il custode dell'immobile pignorato, anche se ne è proprietario, non può, neppure con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, stipulare un contratto di colonia parziaria in ordine all'immobile in quanto tale contratto non è assimilabile a quello di locazione. Pertanto, la stipulazione di un contratto di colonia parziaria non è opponibile ai creditori, ne all'aggiudicatario dell'immobile stesso.

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