Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2023 del 1 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione forzata mobiliare, la vendita forzata a norma dell'art. 586 c.p.c., che č applicabile anche al caso del pegno e del privilegio speciale, comporta la purgazione del bene espropriato dai privilegi, di cui risulta gravato, con la conseguenza che il creditore titolare di un privilegio, che non sia stato avvertito (art. 498 c.p.c.) o non sia intervenuto (art. 499 stesso codice), rimane escluso dai rimedi cosiddetti oppositivi all'esecuzione, non avendo egli conseguito in alcun modo la veste di parte del processo esecutivo, con la conseguenza che allo stesso possono essere riconosciuti soltanto rimedi risarcitori nei confronti del creditore esecutante.

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