Cassazione civile Sez. III sentenza n. 477 del 22 febbraio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile costituisce una semplice irregolaritą, che importa soltanto l'irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposto la formula e non legittima per sé l'opposizione agli atti esecutivi.

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