Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13069 del 5 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

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