Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16262 del 3 agosto 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'"an" dell'esecuzione, cioč il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilitą dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimitą dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. Alla stregua di tale criterio, va qualificata come opposizione all'esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la esecutivitą, nella parte relativa alla condanna alle spese, di una sentenza di rigetto della domanda oggetto del giudizio.

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