Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1622 del 19 settembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che la copia spedita in forma esecutiva del titolo esecutivo risulti rilasciata, anziché a favore dell'avente diritto, a favore di altro soggetto (nella specie, la copia munita della formula esecutiva risultava rilasciata a favore della curatela di un fallimento, anziché a favore del cessionario delle attivitą fallimentari, il quale era stato assistito in causa dallo stesso procuratore ad litem della curatela), costituisce una mera irregolaritą, che deve essere fatta valere nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo medesimo.

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