Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1786 del 7 luglio 1962

(1 massima)

(massima n. 1)

La spedizione della sentenza in forma esecutiva fuori dei casi preveduti dalla legge, e cioè fuori dalle ipotesi in cui ne sia stata concessa la esecuzione provvisoria ovvero siano decorsi i termini per proporre appello contro la medesima, non ne determina in alcun modo la nullità, ma può soltanto essere rilevata nel procedimento di esecuzione.

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