Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1625 del 16 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 c.p.c.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 c.p.c.), č sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 att. c.p.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialitā, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 14).

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