Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1929 del 27 gennaio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Le disposizioni degli artt. 2702 cod. civ., 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa, e non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell'ereditą giacente del sottoscrittore. (Nel caso di specie la parte convenuta in un'azione di rilascio immobiliare aveva prodotto un contratto preliminare di compravendita stipulato, in qualitą di promissario acquirente, dal proprio coniuge, deceduto, e dal proprietario dell'asse ereditario assoggettato a curatela, in qualitą di promissario alienante).

(massima n. 2)

Le disposizioni degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero di un suo erede od avente causa, e non riguardano, pertanto, la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore dell'ereditą giacente del sottoscrittore. (Nel caso di specie la parte convenuta in un'azione di rilascio immobiliare aveva prodotto un contratto preliminare di compravendita stipulato, in qualitą di promissario acquirente, dal proprio coniuge, deceduto, e dal proprietario dell'asse ereditario assoggettato a curatela, in qualitą di promissario alienante).

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