Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2290 del 19 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, č necessaria un'impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che se ne possa desumere con certezza la negazione dell'autenticitā della scrittura e/o della relativa sottoscrizione. Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneitā di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimitā.

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