Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12448 del 19 luglio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.

(massima n. 2)

Qualora la sottoscrizione di una scrittura privata non venga tempestivamente disconosciuta dalla parte interessata, quel documento farà prova fino a querela di falso della provenienza di esso dalla parte che ne risulta formalmente sottoscrittrice, con la conseguenza che, ove la suddetta querela di falso non venga proposta, il giudice non può sindacarne "ex officio" l'autenticità.

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