Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17454 del 31 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La fattura quietanzata, ovvero contenente la non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione proveniente dal creditore, a mezzo della annotazione «pagato» o altra equivalente apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento č avvenuto, sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, ha valore di scrittura privata; ne consegue che, qualora venga disconosciuta la firma per quietanza e la controparte non formuli istanza di verificazione di scrittura privata, ciņ equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della quietanza stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto.

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