Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1537 del 22 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificitā e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile; pertanto, la parte che intenda negare l'autenticitā della propria sottoscrizione č tenuta a specificare, ove pių siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimitā.

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