Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11494 del 23 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Le disposizioni di cui agli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., sul riconoscimento e la verificazione della scrittura privata, non sono applicabili nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, tenuto conto del carattere sommario e camerale che tale procedimento ha conservato anche dopo la riforma della legge fallimentare e degli ampi poteri istruttori officiosi che spettano al giudice. Ne consegue che il tribunale può accertare la genuinità della scrittura privata anche d'ufficio e con ogni mezzo.

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