Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3911 del 12 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo ad una scrittura privata, che una persona abbia sottoscritto nella dichiarata qualità di rappresentante legale di una società di capitali, questa, ove neghi la corrispondenza al vero della data enunciata su detta scrittura, al fine di sostenerne la redazione in un'epoca in cui il sottoscrittore aveva perso l'indicata qualità, non può invocare le disposizioni dell'art. 2704 c.c., circa i limiti dell'opponibilità ai terzi di tale data, atteso che, come in genere ogni rappresentante che contesti il potere di chi abbia agito in suo nome e conto, la società medesima, non assume la veste di terzo rispetto al documento negoziale. Peraltro, al fine menzionato, la società è ammessa a fornire, con ogni mezzo, la prova della affermata non veridicità di quell'enunciativa circa la data, poiché tale deduzione si riferisce alla corrispondenza al vero della dichiarazione, non alla provenienza della dichiarazione stessa dal sottoscrittore, né alla sua genuinità, ed esula pertanto dall'ambito di applicazione degli artt. 2702 c.c., 214 e 215 c.p.c., sul disconoscimento della scrittura privata e la sua piena efficacia probatoria (fino a querela di falso) quando debba intendersi legalmente riconosciuta.

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