Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3933 del 1 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel corso del processo esecutivo non č consentito il ricorso alle disposizioni contenute negli artt. 214 ss. c.p.c. sul disconoscimento da parte del debitore esecutato delle scritture prodotte contro di lui in quel processo, tenuto conto che il processo esecutivo ha natura sommaria, caratterizzata dall'assenza di contraddittorio immediato per l'avente diritto delle utilitā che gli sono giā garantite dal titolo esecutivo, indipendentemente da ogni altro accertamento.

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