Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9869 del 27 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215, comma secondo c.p.c., dell'autenticitą della sottoscrizione di una scrittura privata senz'altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica da un lato comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione: dall'altro detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (art. 2719 c.c.), implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale.

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