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Articolo 695 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ammissione del mezzo di prova

Dispositivo dell'art. 695 Codice di procedura civile

Il presidente del tribunale, [il pretore] (1) o il giudice di pace (2), assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile (3) (4) e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi(5).

Note

(1) Le parole in parentesi quadra sono soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi così sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39, l. 21-11-1994, n. 374.
(3) L'ordinanza con cui il giudice ammette l'esame testimoniale non è impugnabile autonomamente in ragione del fatto che le condizioni di ammissibilità dei mezzi di prova preventivamente assunti devono essere riesaminate nel giudizio di merito.
(4) Se il giudice adito ritiene di rigettare l'istanza di ammissione dell'esame testimoniale, questa può essere riproposta ai sensi dell'art. 669 septies del c.p.c. nell'ipotesi in cui si verifichino mutamenti sostanziali delle circostanze oppure vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 10 novembre 2023 n. 202 (in G.U. 1a s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669- terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice".

Spiegazione dell'art. 695 Codice di procedura civile

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti di cui all’art. 694 del c.p.c., il giudice deve pronunciarsi sull'ammissione del mezzo di prova richiesto, dopo aver effettuato una valutazione in ordine ai presupposti del periculum e del fumus boni iuris, tenendo conto dei fatti e delle circostanze allegati nel ricorso, nonché delle eventuali deduzioni difensive dedotte dalla parte resistente.

Il tipo di giudizio che viene svolto, dunque, non è altro che una sommaria valutazione di utilità della prova, ed avrà certamente esito negativo allorché il mezzo di prova richiesto sia palesemente inammissibile o ininfluente rispetto al processo nel quale dovrebbe essere utilizzato.

Nel caso in cui le allegazioni delle parti siano insufficienti, si prevede che il giudice possa decidere di assumere sommarie informazioni, le quali avranno ad oggetto in particolare i fatti e le circostanze idonee ad integrare il requisito dell'urgenza, ossia il periculum della dispersione della prova la cui assunzione è chiesta in via preventiva, e ciò sempre al fine di valutare l'opportunità della acquisizione preventiva della prova.

Sulla base delle allegazioni e delle sommarie informazioni eventualmente acquisite il giudice può anche dichiararsi incompetente, oltre ad accogliere o a rigettare l'istanza.

Il legislatore dichiara espressamente non impugnabile l'ordinanza con cui il giudice provvede sull'istanza di istruzione preventiva (secondo la tesi prevalente essa non è neppure revocabile o modificabile ex art. 177 del c.p.c.).
La Corte costituzionale con sentenza n. 144 del 16.5.2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 669 quaterdecies e art. 695 del c.p.c. c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova.

Massime relative all'art. 695 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4156/2012

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente.

Cass. civ. n. 21888/2004

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 16578/2002

In materia di procedimento civile, il provvedimento emesso dal giudice a chiusura del procedimento d'istruzione preventiva ex art. 592 ss. c.p.c. — di natura cautelare seppure avente ad oggetto non già, come le altre misure cautelari, un diritto soggettivo leso o sottoposto a lesione bensì l'assunzione di una prova — che, travalicando i limiti posti dalla legge, contenga statuizioni di merito ovvero definisca in qualche modo la lite assume valore di sentenza di primo grado ed è impugnabile con l'appello.

Cass. civ. n. 12007/2002

Alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato, purché dette indagini risultino compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (cfr. Corte cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997).

Cass. civ. n. 12748/1999

In sede di accertamento tecnico preventivo l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta contra legem dal giudice o effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi tamquam non esset, poiché pure in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio, sicché una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 627 c.p.c., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti.

Cass. civ. n. 7129/1998

Il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 c.p.c., secondo il quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Consegue che avverso tale provvedimento non è ammissibile neppure il regolamento di competenza, anche nell'ipotesi in cui sia ravvisabile una pronunzia sulla competenza del giudice che li adotta, non potendo ritenersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 2896/1997

Il provvedimento con il quale il giudice adito con istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. dichiari la propria incompetenza riveste carattere definitivo, idoneo a registrare la soccombenza della parte istante e deve pertanto contenere il regolamento delle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Cass. civ. n. 9380/1992

Il compromesso per arbitrato estero, che valga a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia, implica, in mancanza di una diversa norma di legge o convenzione internazionale, il difetto di giurisdizione di detto giudice anche sul ricorso per accertamento tecnico preventivo inerente alla controversia medesima, atteso che tale ricorso introduce un procedimento, di natura giurisdizionale, strettamente connesso con il successivo giudizio di merito ed esaurientesi in una anticipata istruttoria, destinata ad essere inserita ex post nel giudizio stesso.

Cass. civ. n. 11460/1990

Con riguardo ad accertamento tecnico preventivo, richiesto per riscontrare natura, qualità e condizioni di un fondo espropriato od espropriando, deve essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dato che la relativa istanza mira a tutelare posizioni di diritto soggettivo (ancorché future), quali sono quelle inerenti all'indennità espropriativa, ed altresì non comporta interferenze sugli atti del procedimento amministrativo, né, in particolare, sulla redazione dello stato di consistenza del bene.

Cass. civ. n. 7903/1990

La competenza per il procedimento di ispezione giudiziale preventiva ex art. 696 c.p.c. appartiene allo stesso giudice che sarà competente per la causa di merito con riguardo all'intera materia del contendere desunta dalla domanda (art. 5 c.p.c.) e non soltanto di quella parte della controversia rispetto alla quale si ritiene necessaria l'ispezione giudiziale, e così dovendosi tenere conto a norma dell'art. 10 c.p.c., per il calcolo del valore della causa, delle ulteriori domande proposte nello stesso procedimento contro la medesima persona.

Cass. civ. n. 1323/1989

Qualora l'amministrazione provinciale, allegando la responsabilità del proprietario di un fondo per frane o smottamenti su strada pubblica, e preannunciando azione risarcitoria nei suoi confronti, chieda un accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato dei luoghi, la giurisdizione del giudice ordinario sul relativo procedimento, discendente dal ricollegarsi di detta istanza alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, non può essere contestata né per effetto dell'eventuale pendenza d'impugnazione davanti al giudice amministrativo avverso l'ordine prefettizio di esecuzione di opere di ripristino a carico del proprietario medesimo, stante l'autonomia dei due procedimenti, né allegando l'obbligo della provincia di provvedere direttamente a tale ripristino, trattandosi di questione rilevante al diverso fine del fondamento nel merito della domanda risarcitoria.

Cass. civ. n. 2580/1988

Il potere del giudice ordinario di disporre atti di istruzione preventiva, a norma degli artt. 692 e ss. c.p.c., spetta solo quando la futura controversia, rispetto alla quale tali atti assumono carattere strumentale, sia devoluta alla cognizione del giudice medesimo. Pertanto, con riguardo ad accertamento tecnico preventivo, l'inerenza della relativa indagine a fatti incidenti sulla base imponibile in successive controversie affidate alle commissioni tributarie (nella specie, trattandosi di accertamento delle consistenze di magazzino, richiesto dal contribuente in corso d'ispezione della polizia tributaria ai fini dell'Iva e dell'imposta sul reddito) determina il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, denunciabile con ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., fino a che l'accertamento stesso non sia stato eseguito.

Cass. civ. n. 1491/1988

Con riguardo al pregiudizio che assuma derivare all'acquedotto municipale ed all'ambiente da una discarica di rifiuti realizzata dal privato, deve riconoscersi al comune la facoltà di adire il giudice ordinario, anche con istanza di accertamento tecnico preventivo, atteso che l'art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349, che espressamente configura il danno ambientale, legittima all'esercizio dell'azione risarcitoria anche gli enti territoriali e stabilisce la competenza giurisdizionale del giudice ordinario (norma quest'ultima d'immediata applicazione nei procedimenti in corso).

Cass. civ. n. 443/1988

La giurisdizione del giudice ordinario, su istanza di istruzione preventiva ai sensi degli artt. 692 e ss. c.p.c., postula che si tratti di attività istruttoria riconducibile alla tutela, nell'instaurando giudizio di merito, di una posizione che rientri nella cognizione del giudice medesimo, cioè di un diritto soggettivo, ma non richiede che tale diritto sia già esistente, essendo sufficiente l'attuale esistenza di una situazione qualificabile come aspettativa di un diritto in fieri o suscettibile di evolvere in diritto soggettivo, alla stregua dei fatti allegati, secondo criteri di probabilità. Pertanto, al proprietario di un edificio, che abbia impugnato davanti al giudice amministrativo il provvedimento di revoca della concessione edilizia per superamento della volumetria autorizzata, deve riconoscersi la possibilità di adire il giudice ordinario, per un accertamento tecnico preventivo sulle caratteristiche del fabbricato, in vista di un'azione risarcitoria contro il comune, atteso che l'eventuale esito favorevole di quell'impugnazione restituirebbe ex tunc alla sua posizione, degradata ad interesse legittimo dal provvedimento di revoca, la consistenza di diritto soggettivo, e quindi autorizzerebbe una domanda di risarcimento del danno discendente dalla lesione del diritto stesso.

Cass. civ. n. 4073/1986

Il giudice competente a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo è lo stesso giudice che sarebbe competente per la causa di merito (artt. 693, 696 c.p.c.). Pertanto, in relazione alla domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto, o di risoluzione di esso, competente a provvedere sulla citata istanza è il giudice del luogo in cui il contratto stesso è stato concluso o quello del luogo nel quale questo deve essere eseguito.

Cass. civ. n. 1664/1986

Il potere del giudice ordinario di disporre un accertamento tecnico preventivo, come in genere atti di istruzione preventiva, a norma degli artt. 692 e ss. c.p.c., spetta, alla stregua del carattere meramente strumentale di quegli atti rispetto ad una futura controversia, solo se tale controversia rientri nell'ambito delle sue attribuzioni giurisdizionali, e, pertanto, deve essere negato quando il suddetto accertamento venga richiesto in previsione di una domanda da presentarsi davanti al giudice amministrativo (sia in sede di giurisdizione di legittimità che in sede di giurisdizione esclusiva).

Cass. civ. n. 4415/1985

Il giudice, che abbia disposto un accertamento tecnico preventivo, a norma dell'art. 696 c.p.c., deve ritenersi competente, indipendentemente dall'eventuale sopravvenuto promuovimento della causa di merito, anche a dirimere i dubbi che insorgano successivamente sui quesiti e sui compiti affidati al consulente, e tale competenza non può essere messa in discussione sotto il profilo che il provvedimento reso in proposito si sia in effetti tradotto in una nuova consulenza, esorbitante dai limiti della indagine preventiva, trattandosi di questione non attinente alla competenza, ma rilevante al diverso fine della validità del nuovo accertamento, in relazione ai suddetti limiti del procedimento di istruzione preventiva ed al suo rapporto con il giudizio di merito.

Cass. civ. n. 1934/1983

Seppure nelle controversie devolute alle sezioni specializzate agrarie, ai sensi dell'art. 26 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, la competenza ad emettere i provvedimenti concernenti atti di istruzione preventiva appartiene al presidente di quella sezione, in forza degli artt. 695 e 696 c.p.c., quale presidente del giudice collegiale competente per il merito, tuttavia una eguale, concorrente competenza spetta, a norma dell'art, 47 dell'ordinamento giudiziario, al presidente capo del tribunale articolato in diverse sezioni il quale è virtualmente il presidente di ciascuna di esse.

Cass. civ. n. 2331/1973

Il provvedimento, in forma di sentenza, con il quale il giudice, adito per un procedimento di istruzione preventiva, anziché limitarsi ad ammettere od a respingere, con decreto, inaudita altera parte, o con ordinanza, il mezzo istruttorio richiestogli, decida definitivamente sulla sua ammissibilità e porti condanna alle spese della parte ritenuta soccombente, ha, oltre alla veste formale, anche natura di sentenza ed è, pertanto, impugnabile con l'appello. (Nella specie, il giudice adito aveva dichiarato inammissibile l'istanza, per difetto del requisito dell'urgenza oggettiva, pur dopo avere compiuto ispezione giudiziale e disposta consulenza tecnica).

Cass. civ. n. 2851/1969

Perché un provvedimento emanato da un organo giurisdizionale, ordinario o speciale, sia impugnabile in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è sufficiente — indipendentemente dalla forma e dal rito con cui è emesso — che il provvedimento abbia natura decisoria, che sia idoneo a produrre, con forza di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso, e che contro di esso non sia dato alcun altro rimedio. Pertanto deve ritenersi che riguardo ai provvedimenti di urgenza, disciplinati dagli artt. 695 e 696 c.p.c., non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti soggetti al successivo controllo del giudice davanti al quale viene invocato il disposto accertamento preventivo, sia sotto il profilo dei presupposti processuali (capacità e legittimazione della parte e del giudice) sia sotto quello dei presupposti sostanziali. (Periculum in mora, eccezionale urgenza ecc.).

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