Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2851 del 13 agosto 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Perché un provvedimento emanato da un organo giurisdizionale, ordinario o speciale, sia impugnabile in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione è sufficiente — indipendentemente dalla forma e dal rito con cui è emesso — che il provvedimento abbia natura decisoria, che sia idoneo a produrre, con forza di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso, e che contro di esso non sia dato alcun altro rimedio. Pertanto deve ritenersi che riguardo ai provvedimenti di urgenza, disciplinati dagli artt. 695 e 696 c.p.c., non è ammesso il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimenti soggetti al successivo controllo del giudice davanti al quale viene invocato il disposto accertamento preventivo, sia sotto il profilo dei presupposti processuali (capacità e legittimazione della parte e del giudice) sia sotto quello dei presupposti sostanziali. (Periculum in mora, eccezionale urgenza ecc.).

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