Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1323 del 17 marzo 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'amministrazione provinciale, allegando la responsabilità del proprietario di un fondo per frane o smottamenti su strada pubblica, e preannunciando azione risarcitoria nei suoi confronti, chieda un accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato dei luoghi, la giurisdizione del giudice ordinario sul relativo procedimento, discendente dal ricollegarsi di detta istanza alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, non può essere contestata né per effetto dell'eventuale pendenza d'impugnazione davanti al giudice amministrativo avverso l'ordine prefettizio di esecuzione di opere di ripristino a carico del proprietario medesimo, stante l'autonomia dei due procedimenti, né allegando l'obbligo della provincia di provvedere direttamente a tale ripristino, trattandosi di questione rilevante al diverso fine del fondamento nel merito della domanda risarcitoria.

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