Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2580 del 25 marzo 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere del giudice ordinario di disporre atti di istruzione preventiva, a norma degli artt. 692 e ss. c.p.c., spetta solo quando la futura controversia, rispetto alla quale tali atti assumono carattere strumentale, sia devoluta alla cognizione del giudice medesimo. Pertanto, con riguardo ad accertamento tecnico preventivo, l'inerenza della relativa indagine a fatti incidenti sulla base imponibile in successive controversie affidate alle commissioni tributarie (nella specie, trattandosi di accertamento delle consistenze di magazzino, richiesto dal contribuente in corso d'ispezione della polizia tributaria ai fini dell'Iva e dell'imposta sul reddito) determina il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, denunciabile con ricorso per regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., fino a che l'accertamento stesso non sia stato eseguito.

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