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Articolo 669 septies Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimento negativo

Dispositivo dell'art. 669 septies Codice di procedura civile

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare(1)(2) quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (3).

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare(4).

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva(5).

Note

(1) Il provvedimento di rigetto del ricorso cautelare può essere pronunciato in caso di incompetenza o per ragioni di rito diverse dall'incompetenza. Nel primo caso, il rigetto viene pronunciato con ordinanza che non impedisce al ricorrente di proporre nuovamente il ricorso davanti al giudice indicato come competente. Nella seconda ipotesi, il rigetto può avvenire per difetto di giurisdizione o di legittimazione ad agire.
(2) In caso di provvedimento di rigetto che dichiara l'incompetenza del giudice adito il ricorrente può riproporre l'istanza oppure può proporre reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies. Questo in quanto la pronuncia sull'incompetenza non fa stato tra le parti, le quali possono riproporre l'istanza al nuovo giudice senza essere costrette ad allegare nuove circostanze di fatto o di diritto. Inoltre, contro il provvedimento di rigetto non è proponibile nemmeno il regolamento di competenza, in quanto questo contrasterebbe con le esigenze di celerità del procedimento cautelare.
(3) Il rigetto della domanda cautelare può avvenire anche per ragioni di merito ed in questo caso il ricorso può essere riproposto solamente nel caso in cui si verificano mutamenti delle circostanze ovvero sopravvengono fatti costitutivi del diritto o del periculum in mora, oppure si utilizzano nuove prove in ordine agli stessi fatti posti a fondamento del ricorso cautelare respinto. La riproposizione del ricorso può avvenire anche nel caso in cui vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto, ovvero fatti o prospettazioni giuridiche che anche se non sopravvenuti, non erano stati utilizzati dalle parti o dal giudice nel primo procedimento. Si precisa che la riproposizione del ricorso viene respinta se gli intervenuti mutamenti nelle circostanze o le nuove ragioni di fatto o di diritto risultano irrilevanti ai fini della futura decisione.
(4) Nel caso in cui l'ordinanza di incompetenza o di rigetto venga pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede sulle spese di lite, anche nel caso della materia del contendere. L'eventuale condanna alle spese è immediatamente esecutiva.
Se il ricorso cautelare è proposto in corso di causa, sia in caso di rigetto che in caso di accoglimento, le spese di lite verranno liquidate dalla sentenza che definisce il giudizio di merito.
(5) L'ordinanza che contiene la condanna alle spese non è più opponibile ai sensi dell'art. 645 del c.p.c. come era previsto in passato dall'ultimo comma della norma in analisi, abrogato dalla legge 69/2009. L'unico rimedio ammissibile è il reclamo di cui all'art. 669 terdecies del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 669 septies Codice di procedura civile

L'ordinanza che respinge l'istanza cautelare può essere fondata sia su motivi di rito che su motivi di merito.
Tra i motivi di rito la norma prevede espressamente il rigetto per ragioni di competenza, ma si ritiene che vi si debbano far rientrare anche altri motivi di rigetto in rito, tra cui quelli relative alla giurisdizione o la carenza di legittimazione ad agire.
In ordine alle ragioni di merito, invece, il rigetto può trovare giustificazione nell’infondatezza della domanda cautelare sotto il profilo del fumus bonis iuris e del periculum in mora.
Dalla lettura di questa norma si evince che il legislatore ha precluso la reiterazione della domanda cautelare ad un nuovo giudice quando questa sia stata rigettata per motivi di merito.

La previsione contenuta nella norma della possibilità di reiterazione dell'istanza nel caso in cui si manifestino cambiamenti delle circostanze o deduzioni di nuove ragioni di fatto o di diritto deve essere interpretata in senso restrittivo.
In particolare, l'istanza deve considerarsi reiterabile solo allorchè si deducano nuove circostanze comprovanti l'insorgenza di una situazione di pericolo prima inesistente ovvero fatti nuovi o ragioni di diritto non dedotte o non deducibili nella precedente richiesta cautelare.
La stabilità dell'ordinanza cautelare non può mettersi in discussione quando il mutamento della situazione prospettata attenga il solo periculum in mora e la precedente domanda cautelare sia stata respinta per difetto del preliminare ed assorbente profilo del fumus boni iuris.

Per quanto concerne la riproposizione della domanda cautelare dopo la pronuncia sulla competenza, va detto che tale disposizione ha fatto sorgere parecchi dubbi in ordine alla possibilità o meno di riproporre l'istanza allo stesso giudice dichiaratosi incompetente; infatti, mentre parte della dottrina lo ritiene possibile, secondo altra tesi sarebbe da escludere.
E’ anche dubbio se nel provvedimento di rigetto debba essere indicato il giudice competente.

Il secondo comma disciplina il regime delle spese del procedimento cautelare sostenute prima dell'ordinanza di rigetto della misura cautelare, prevedendo espressamente che, quando tale ordinanza è pronunciata prima del giudizio di merito, sarà il giudice cautelare a provvedere definitivamente sulle spese.
La riforma ha soppresso la parte dell'ultimo comma di questa norma ove si consentiva l'opposizione, contro la statuizione sulle spese compresa nel provvedimento reiettivo della richiesta misura cautelare, se pronunciata prima dell'instaurazione della causa nel merito.

L'eliminazione di tale regime oppositorio ha tuttavia indotto la dottrina a ritenere che avverso questo capo dell'ordinanza cautelare sia comunque esperibile l'ordinario reclamo ex art. 669 terdecies del c.p.c., rimanendo pur sempre aperta la possibilità per le parti di instaurare in via autonoma un giudizio a cognizione piena sulla liquidazione delle spese del procedimento cautelare.

Massime relative all'art. 669 septies Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17266/2009

Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. ed in forza dell'art. 624, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005, e modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, il tribunale disponga la revoca di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed é, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., che l'ultimo inciso del nuovo art. 616 c.p.c. (anteriormente alla sua soppressione per effetto dell'art. 49, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all'esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell'esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese

Cass. civ. n. 6892/2005

In tema di procedimenti cautelari, il provvedimento con il quale il giudice, pronunciando anteriormente all'inizio della causa di merito, abbia negato l'invocata misura cautelare per cessata materia del contendere, (avendo il convenuto posto rimedio ante causam alla situazione dannosa lamentata dall'istante), disponendo, nel contempo, sulle spese del procedimento, ex art. 669 septies c.p.c., è opponibile ai sensi dell'art. 645 ss. stesso codice nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza, secondo l'espressa previsione del ricordato art. 669 septies, sicché l'eventuale appello proposto avverso detto provvedimento deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 12461/2004

Con riguardo a più sentenze o provvedimenti, resi fra le medesime parti in distinti procedimenti su rapporti analoghi o connessi, l'instaurazione del giudizio di impugnazione deve ritenersi consentita anche mediante la proposizione di un unico atto qualora esso, proposto, nel rispetto dei prescritti requisiti formali e sostanziali e dei termini di legge, davanti al giudice competente a conoscere di ciascun gravame, sia, ancorché esteriormente unico, esplicitamente diretto contro i distinti provvedimenti e si fondi su specifici motivi di censura nei confronti di ciascuno di essi, sì da escludere la possibilità di ingenerare nel giudice e nelle controparti confusione tanto in ordine ai provvedimenti impugnati, quanto in relazione alle ragioni dell'impugnazione esperita contro ciascuno di essi. (Principio espresso in fattispecie nella quale con unico atto, denominato «opposizione-appello» era stato proposto, dinanzi al tribunale, (a) appello contro sentenza resa dal pretore a seguito di opposizione ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c. avverso la pronuncia sulle spese recata dal provvedimento negativo sulla richiesta cautela; (b) opposizione, ai sensi del citato art. 669 septies, avverso l'ordinanza collegiale resa dal tribunale, tra le medesime parti, in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., contro l'ordinanza pretorile di rigetto della misura cautelare).

Cass. civ. n. 11709/2003

In tema di provvedimenti cautelari, la statuizione sulle spese di lite, sia che la si consideri soltanto opponibile (ai sensi dell'art. 669 septies, ultimo comma, c.p.c.), sia che la si consideri reclamabile al collegio (da sola o unitamente al provvedimento di rigetto della richiesta cautelare), sia che venga emessa del giudice monocratico, sia che venga emessa dal collegio in sede di reclamo avverso la condanna o la compensazione delle spese stesse, resta in ogni caso opponibile dinanzi al medesimo giudice che l'ha pronunciata e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 6892/2003

In tema di provvedimenti cautelari ed in ipotesi di ordinanza di rigetto della domanda proposta ante causam, la condanna alle spese del procedimento in essa contenuta non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto l'art. 669 septies, ultimo comma, c.p.c., introdotto dalla legge n. 352 del 1990, ne ha previsto espressamente l'opponibilità ai sensi dell'art. 645 e seguenti c.p.c.

Cass. civ. n. 16691/2002

L'ordinanza di rigetto di un'istanza di provvedimento cautelare postula che il giudice adito si pronunci contestualmente anche sul regolamento delle relative spese, non rilevando, all'uopo, che il rigetto sia fondato su motivi di rito e non di merito, atteso che, non essendovi alcuna possibilità di collegamento strumentale e funzionale tra il procedimento de quo ed un eventuale altro procedimento pendente a cognizione piena, la parte contro la quale il provvedimento interinale è stato richiesto sarebbe costretta ad instaurare un autonomo giudizio per ottenere il rimborso di dette spese, in violazione del generale principio di economia processuale.

Cass. civ. n. 9077/2002

In tema di procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui sia proposta opposizione avverso la condanna alle spese (ai sensi dell' art. 669 septies e 645 c.p.c.) e tale giudizio sia definito dal giudice con il rito camerale ed in composizione collegiale (invece che con il rito ordinario e da giudice monocratico), la parte che voglia far valere siffatto vizio del procedimento non può limitarsi a lamentare genericamente la violazione del suo diritto di difesa, ma deve dedurre e provare in concreto quale danno abbia per lei comportato tale deviazione processuale. Peraltro, il provvedimento, anche se emesso nella forma dell'ordinanza a seguito dell'irrituale adozione della procedura camerale innanzi menzionata, assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale ed agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, il valore di sentenza e, come tale, è soggetto all'ordinario mezzo di impugnazione (l'appello) e non al ricorso straordinario per cassazione.

Cass. civ. n. 16214/2001

In tema di spese del procedimento cautelare, ed all'esito della pronuncia n. 253 del 1994 della Corte costituzionale, gli artt. 669 septies, comma terzo e 669 terdecies del codice di procedura civile vanno interpretati nel senso che, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare con compensazione delle spese, è ammissibile il reclamo ai sensi del citato art. 669 terdecies, mentre, avverso il provvedimento adottato sul reclamo (ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione dello stesso), è del pari legittima l'opposizione di cui all'art. 669 septies, i cui termini iniziano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se resa in udienza, o dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del reclamo che rende definitiva la pronuncia sulle spese.

Cass. civ. n. 9766/2001

La disposizione di cui all'art. 669 septies c.p.c., a mente della quale la condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile soltanto ai sensi degli artt. 645 ss. stesso codice, riferendosi ai provvedimenti di rigetto dell'istanza, è applicabile anche alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere emessa in sede cautelare (anche se, come nella specie, pronunciata dal giudice del reclamo), perché, presupponendo la rinuncia all'azione, equivale ad una statuizione di rigetto, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il ricordato provvedimento di condanna.

Cass. civ. n. 3155/2001

Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, nel rigettare il reclamo sul diniego di misura cautelare richiesta al Pretore, condanna il reclamante alle spese — provvedimento che potrebbe avere carattere decisorio se ante causam — è comunque inammissibile se avverso il medesimo è contemporaneamente proposta opposizione ai sensi dell'art. 669 septies, terzo comma, c.p.c., perché il potere di impugnazione si è consumato.

Cass. civ. n. 12859/1999

In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 669 septies c.p.c. (introdotto dalla legge n. 352 del 1990 e prevedente l'opportunità, ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., della condanna alle spese contenute nell'ordinanza di rigetto), pur disciplinante espressamente solo l'ipotesi di provvedimento negativo (trattandosi dell'unico caso di statuizione definitiva sulle spese, altrimenti regolate con la pronunzia di merito) deve intendersi come norma generale volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dagli artt. 645 e seguenti c.p.c. ogni statuizione sulle spese, evitando così il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., strumento spesso sproporzionato alla rilevanza degli interessi coinvolti in tema di spese processuali; ne consegue che deve ritenersi in ogni caso inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione avente ad oggetto la statuizione sulle spese processuali in sede cautelare, anche quando detta statuizione non sia di condanna, ovvero quando intervenga per la prima volta in sede di reclamo, o quando, per qualsiasi motivo, sia contenuta in un provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare.

Cass. civ. n. 5118/1999

Il provvedimento emanato dal Tribunale in sede di reclamo avverso l'ordinanza pretorile che conclude la fase interdittale del procedimento possessorio ha la stessa natura del provvedimento impugnato ed è quindi privo dei caratteri della definitività e decisorietà, non è suscettibile di passare in giudicato e non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma Cost.; peraltro, qualora il giudice del reclamo non si limiti a provvedere in ordine a quest'ultimo, revocando, modificando o confermando l'ordinanza del pretore, ma definisca il giudizio, accogliendo o respingendo la domanda, il provvedimento deve essere qualificato sotto il primo profilo come ordinanza e sotto il secondo come sentenza, avverso la quale è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (Nella specie il tribunale aveva revocato l'istanza pretorile concessiva dell'interdetto possessorio e quindi rigettato la domanda «per insussistenza delle condizioni dell'azione».

Cass. civ. n. 1161/1999

È inammissibile l'impugnazione in Cassazione dell'ordinanza di condanna alle spese, non modificata dal giudice del reclamo avverso un provvedimento di rigetto della tutela possessoria, perché ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c., applicabile alla fase interdittale del procedimento possessorio per il richiamo dell'art. 703 c.p.c. e per l'identità di natura interinale e provvisoria con il procedimento cautelare uniforme, introdotto con legge 26 novembre 1990, n. 353, tale ordinanza è soggetta ad opposizione.

Cass. civ. n. 6133/1998

In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 669 septies c.p.c., introdotto dalla legge n. 352 del 1990, prevedendo espressamente l'opponibilità, ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., della condanna alle spese contenuta nell'ordinanza di rigetto, ha creato un nuovo modello di procedimento, ponendosi quale vera e propria norma di chiusura intesa ad evitare che la parte sia costretta ancora a servirsi del ricorso straordinario regolato dall'art. 111 Cost., strumento poco adatto a censure aventi ad oggetto soprattutto le valutazioni di merito dei criteri di liquidazione delle spese; ne consegue che detta norma, benché espressamente dettata in relazione al provvedimento (emesso prima del giudizio di merito) col quale il giudice rigetta l'istanza cautelare o si dichiara incompetente, va interpretata estensivamente e deve perciò ritenersi applicabile anche nei casi di accoglimento in cui, per errore o per altro motivo, sia stata emessa pronuncia sulle spese, o nei casi in cui vi sia pronuncia che chiude il processo per motivi diversi (nella specie, per dichiarazione di cessazione della materia del contendere).

Cass. civ. n. 11387/1997

Nell'ipotesi in cui il pretore abbia rigettato la richiesta di provvedimento cautelare, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nel secondo e nel terzo comma dell'art. 669 septies c.p.c. quanto al peculiare aspetto della condanna alle spese, nel senso che il relativo provvedimento, contenuto in quello di rigetto della domanda cautelare, trova attuazione attraverso le forme dell'esecuzione forzata, a sua volta preceduta dalla notificazione dell'ordinanza stessa, spedita in forma esecutiva.

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Gabriele C. chiede
venerdì 02/11/2012 - Sicilia

“L'opponibilità della condanna alle spese relativa al rigetto della richiesta di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. è tutt'ora possibile, nonostante la modifica dell'ultimo comma dell'art. 669 septies operato dall'art. 50 comma 1 della l.18/6/09 n.353?”

Consulenza legale i 05/11/2012

La legge 69/2009 ha abrogato l'ultima parte dell'art. 669 septies c.p.c. secondo la quale la condanna alle spese era opponibile ai sensi degli art. 645 e ss. c.p.c. in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Si deve pertanto ritenere che la riforma del 2009, in un'ottica di semplificazione del processo civile, abbia sancito come non sia più possibile esperire la predetta opposizione contro il provvedimento cautelare negativo di condanna alle spese. Rimane, invece, utilizzabile come rimedio il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.