Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1664 del 12 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere del giudice ordinario di disporre un accertamento tecnico preventivo, come in genere atti di istruzione preventiva, a norma degli artt. 692 e ss. c.p.c., spetta, alla stregua del carattere meramente strumentale di quegli atti rispetto ad una futura controversia, solo se tale controversia rientri nell'ambito delle sue attribuzioni giurisdizionali, e, pertanto, deve essere negato quando il suddetto accertamento venga richiesto in previsione di una domanda da presentarsi davanti al giudice amministrativo (sia in sede di giurisdizione di legittimitą che in sede di giurisdizione esclusiva).

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