Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7129 del 21 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 c.p.c., secondo il quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Consegue che avverso tale provvedimento non è ammissibile neppure il regolamento di competenza, anche nell'ipotesi in cui sia ravvisabile una pronunzia sulla competenza del giudice che li adotta, non potendo ritenersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 Cost.

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