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Articolo 694 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordine di comparizione

Dispositivo dell'art. 694 Codice di procedura civile

Il presidente del tribunale, [il pretore] (1) o il giudice di pace (2)fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto (3).

Note

(1) Le parole nella parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.
(3) Nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso e del pedissequo decreto risulti omessa o intempestiva, al giudice competente è preclusa la possibilità di provvedere sull'istanza, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la controparte compaia spontaneamente. In tal caso, la sua comparizione sana il vizio dell'omessa o intempestiva notificazione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.

Ratio Legis

La ratio della norma si riscontra nell'esigenza di garantire il contraddittorio tra le parti, poiché tutela la controparte che deve essere messa nelle condizioni di potersi difendere. Invero, la pronuncia del provvedimento di ammissione preventiva del mezzo di prova deve essere necessariamente preceduta dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti contendenti. Unica eccezione a tale regola è rappresentata dal disposto di cui all'art. 697 del c.p.c., che, nei casi di eccezionale urgenza, prevede che il giudice possa emanare tale provvedimento, dispensando l'istante dall'onere della notificazione.

Spiegazione dell'art. 694 Codice di procedura civile

Nel procedimento di istruzione preventiva il giudice competente, dopo aver fissato con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegna all'istante un termine perentorio per la notificazione del decreto e dello stesso ricorso introduttivo.
Sebbene la norma nulla dica al riguardo, infatti, si ritiene che debba essere notificato anche il ricorso, e ciò al fine di instaurare correttamente il contraddittorio tra le parti; in questo modo le parti potranno confrontarsi nel corso dell’udienza su un piano di parità ed il soggetto contro il quale è richiesta l'assunzione preventiva della prova sarà in grado di opporsi alla stessa e di svolgere le proprie difese, che potranno riguardare sia il difetto del periculum che la mancanza del fumus boni iuris.

Pur se non viene indicato un termine minimo per la comparizione delle parti, il giudice dovrà fissare il termine perentorio per la notifica in modo congruamente anticipato rispetto alla data fissata per l'udienza; allo stesso modo il giudice potrà anche assegnare al resistente un termine per il deposito di difese scritte, sempre che le esigenze di urgenza lo consentano.

Qualora la parte ricorrente non dovesse provvedere alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, considerato il carattere perentorio del termine per la notifica e considerato che la stessa notifica costituisce condizione di procedibilità, il giudice dovrà dichiarare la parte decaduta e contestualmente pronunciare l'estinzione del procedimento, salvo che il soggetto, contro il quale è stato promosso il procedimento di istruzione preventiva, si costituisca ugualmente all'udienza.

Ciò, comunque, non preclude al ricorrente la possibilità di riproporre una nuova e identica istanza, così ottenendo la fissazione di un'altra udienza di comparizione e la concessione di un ulteriore termine per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto.

Massime relative all'art. 694 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1384/1981

A norma dell'art. 157 terzo comma c.p.c., la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Pertanto, la violazione dell'art. 694 c.p.c. — sotto il profilo che il giudice ha disposto una istruzione tecnica preventiva eccedente i limiti di una semplice verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione delle cose — non può essere fatta valere dalla parte che, nel procedimento celebrato a norma degli artt. 604 e 695 c.p.c., ha concorso con istanze o con atteggiamento processuale adesivo o acquiescente a quello della controparte, a provocare tale eccedenza. (Nella specie, è stato ritenuto ammissibile l'accertamento tecnico preventivo, avente per oggetto le cause del sinistro automobilistico, in quanto la parte che aveva dedotto la nullità di esso, non si era opposta al suo espletamento, ma aveva chiesto che l'accertamento medesimo fosse diretto anche a rilevare le tracce dell'urto e i suoi effetti.

Cass. civ. n. 4094/1976

Nell'accertamento tecnico preventivo, la pretesa insufficienza del termine intercorrente fra la notifica del decreto di fissazione della comparizione delle parti e l'udienza prevista per la comparizione medesima, non può essere dedotta come motivo di invalidità del relativo procedimento. In esso, infatti, la legge non prevede un termine minimo per la comparizione delle parti, la quale, del resto, può essere omessa (art. 697 c.p.c.), in relazione a motivi di urgenza discrezionalmente valutabili dal giudice adito.

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