Il presidente del tribunale, [il pretore] (1) o il giudice di pace (2)fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto (3).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Le parole nella parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.
                
                              
                                                        
                      (3)
                    
                  Nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso e del pedissequo decreto risulti omessa o intempestiva, al giudice competente è preclusa la possibilità di provvedere sull'istanza, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la controparte compaia spontaneamente. In tal caso, la sua comparizione sana il vizio dell'omessa o intempestiva notificazione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
                
                          
            
                           
         
      

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