Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12007 del 8 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entitą del danno lamentato, purché dette indagini risultino compatibili con le finalitą cautelari del provvedimento (cfr. Corte cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997).

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