(massima n. 1)
l diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell'affare concluso per effetto del suo intervento, dą luogo a due crediti distinti, che possono essere fatti valere in separati giudizi; con la conseguenza che, quando essi sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono rispetto al quale la competenza per valore si determina in base al valore di ogni singola domanda.