Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3604 del 16 giugno 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

L'autonomia delle posizioni processuali delle parti rispetto alle singole cause trattate unitariamente per effetto di litisconsorzio facoltativo comporta che le eventuali nullitą attinenti ad una di tali cause non possano ripercuotersi sulla decisione delle altre.

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