Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1784 del 13 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato, con unico atto, ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati; pertanto, allorché ciascuno di costoro impugni, con il medesimo atto giudiziale, il recesso intimatogli, si realizza, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo o processuale, che è caratterizzata dall'autonomia delle singole cause, ancorché istruite e trattate congiuntamente, e dall'indipendenza della posizione processuale dei singoli litisconsorti, senza che le vicende processuali di una di esse, ed in particolare il vizio determinato dal difetto di valida procura, possano comunicarsi alle altre.

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