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Articolo 133 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Materie di giurisdizione esclusiva

Dispositivo dell'art. 133 Codice del processo amministrativo

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:

  1. a) le controversie in materia di:
  2. 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
  3. 2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
  4. 3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  5. 4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
  6. 5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
  7. 6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
  8. a-bis) le controversie relative all'applicazione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  9. b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
  10. c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;
  11. d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
  12. e) le controversie:
  13. 1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
  14. 2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
  15. f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
  16. g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
  17. h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;
  18. i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;
  19. l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;(1)(2)
  20. m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all'imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
  21. n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
  22. o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
  23. p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;(3)
  24. q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
  25. r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;
  26. s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
  27. t) le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  28. u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
  29. v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
  30. z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;
  31. z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
  32. z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
  33. z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
  34. z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
  35. z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.
  36. z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche(4).
  37. z-octies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23(5).

Note

(1) Con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010".
(2) Con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia".
(3) Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli [...] l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto".
(4) La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che "Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".
(5) La lettera z-octies) è stata aggiunta dall'art. 22, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

Massime relative all'art. 133 Codice del processo amministrativo

Cass. civ. n. 19019/2019

Il concessionario di lavori pubblici che non è amministrazione aggiudicatrice, nei limiti stabiliti dall'art. 142, D.Lgs. n. 163 del 2006, non è tenuto per legge a seguire le regole dell'evidenza pubblica per l'affidamento di servizi. L'osservanza di tali regole è, infatti, prevista a carico dei suddetti concessionari per l'affidamento di lavori (nei limiti della quota in cui il concessionario è tenuto ad esternalizzare i lavori con affidamento ai terzi), ma non anche per l'affidamento dei servizi. Ne consegue che le controversie concernenti l'affidamento dei servizi sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non anche alla giurisdizione amministrativa, in quanto configurabile, tale ultima giurisdizione, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), solo ove il soggetto sia tenuto all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica. (Nel caso concreto va affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia avente ad oggetto la lamentata lesione, da parte del terzo, a concorrere per l'affidamento del servizio che il concessionario avrebbe illegittimamente conferito ad altro operatore senza procedura di evidenza pubblica).

Cass. civ. n. 18267/2019

In tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante indennità, canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti ai profili di adempimento e inadempimento della concessione e alle conseguenze risarcitone, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui l'Amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge.

Cons. Stato n. 4227/2019

La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti da un agente della Polizia Penitenziaria per non avere l'amministrazione adottato le misure di sicurezza necessarie ad evitare la sua esposizione ai fumi passivi derivante da tabacco è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 15749/2019

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra l'ente locale e il concessionario del servizio di tesoreria relativa al pagamento del corrispettivo per il suo svolgimento, inclusa l'ipotesi in cui, dichiarato lo stato di dissesto dell'ente, si faccia questione della possibilità di ricomprendere nella massa passiva, gestita dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art. 255, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 205 del 2017, il credito per erogazioni concesse dal tesoriere a titolo di anticipazioni di cassa, dal momento che una simile controversia, non involgendo profili valutativi del comportamento assunto dalla gestione commissariale, né vertendo sul contenuto della concessione, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.

Cons. Stato n. 3850/2019

La controversia avente ad oggetto questioni attinenti alla scelta dell'amministrazione di non procedere allo scorrimento di una graduatoria è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che in tal caso la contestazione investe l'esercizio di un potere autoorganizzativo dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo.

Cass. civ. n. 14696/2019

In materia di appalto di opere pubbliche, la qualificazione della domanda dell'appaltatore come volta ad ottenere non la revisione dei prezzi, che presuppone la mancanza di colpa dell'Amministrazione, ma il risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei lavori per causa imputabile alla committente, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Cons. Stato n. 3487/2019

In materia di appalti pubblici le controversie aventi ad oggetto questioni relative alla fase pubblicistica di individuazione della scelta del contraente fino alla stipula del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario mentre quelle attinenti alle fasi successive alla conclusione del contratto spettano alla cognizione del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 13664/2019

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda di licenza per finita locazione di un'area appartenente a un Comune, concessa in godimento per lo svolgimento dell'attività di distribuzione di carburanti in forza di un contratto che, per il "nomen iuris" scelto dalle parti e per il suo contenuto, sia riconducibile allo schema del contratto di locazione ad uso commerciale, atteso che, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. e la sua concessione in godimento possa essere qualificata come concessione-contratto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza di entrambi i requisiti, in quanto la conclusione di un contratto privatistico evidenziava l'assenza di volontà autoritativa del Comune e l'attività di distribuzione di carburanti, in precedenza soggetta a concessione prefettizia, era divenuta, ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 32 del 1998, un'attività liberamente esercitabile sulla base di una semplice autorizzazione comunale, anche su suoli di proprietà privata).

Cass. civ. n. 13660/2019

L'affidamento in via provvisoria del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, prima che sia portata a termine la gara, non esclude la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di appalto di pubblico servizio, anche se il momento genetico del rapporto è determinato, non dalla stipula di un contratto, ma dalla delibera della giunta municipale di affidamento del servizio (prorogato con ordinanze contingibili e urgenti), in quanto, dopo l'affidamento, la natura del rapporto è comunque paritetica e l'esecuzione del menzionato servizio è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nel capitolato speciale di appalto, accettate dall'impresa anche senza la formale conclusione del contratto; ne consegue l'attribuzione al giudice ordinario, in base alle ordinarie regole di riparto, della controversia relativa alla corretta applicazione delle penali, previste dal capitolato speciale per il caso di irregolare espletamento del servizio, posto che la giurisdizione esclusiva, stabilita prima dall'art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall'art. 7 della L. n. 205 del 2000) e poi dall'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, attiene soltanto alla precedente fase di scelta del contraente. (Regola giurisdizione).

Cons. Stato n. 3155/2019

Ai fini della valutazione della sussistenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di tale situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno conto del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Pertanto, il criterio di riparto della giurisdizione è comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale.

Cons. Stato n. 3154/2019

Se viene impugnato un atto di rideterminazione dei canoni concessori occorre valutare se lo stesso sia per esercizio di attività vincolata ovvero per atto discrezionale; nel primo caso la situazione soggettiva del privato è di diritto soggettivo e la controversia è della giurisdizione ordinaria, nel secondo di interesse legittimo è della giurisdizione amministrativa. La rideterminazione dei canoni concessori ha natura vincolata qualora le condizioni e i presupposti fattuali per l'incremento sono stabiliti dalla legge, o da un atto di regolazione di carattere generale, così che la pubblica amministrazione concedente si limita, nel provvedimento rivolto al privato, ad una mera quantificazione delle somme previo accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali. Alcuni provvedimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai canoni concessori non si confrontano con situazioni giuridiche di diritto soggettivo ma di interesse legittimo; in questi casi competente a conoscere la controversia è il giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità. Ciò accade, in particolare, quando l'atto concerne una nuova determinazione del canone concessorio rispetto a quello inizialmente stabilito nell'atto di concessione del bene pubblico. In applicazione dell'ordinario criterio di riparto, pertanto, nei giudizi nei quali è impugnato un atto di rideterminazione del canone concessorio, va sempre accertata la natura della situazione soggettiva del privato: se ha la consistenza dell'interesse legittimo, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Inoltre, per valutare la ricorrenza di un diritto soggetto o di un interesse legittimo, non rileva la prospettazione della situazione giuridica soggettiva fatta dalla parte che propone la domanda in giudizio, ma l'effettiva natura di siffatta situazione soggettiva ovvero la sua reale consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, quale emerge dai fatti allegati che danno conto del rapporto giuridico dedotto in giudizio, il criterio di riparto della giurisdizione è, per questo, comunemente individuato nel c.d. petitum sostanziale e nel caso di esercizio di attività vincolata, si usa ravvisare una situazione di diritto soggettivo.

Cons. Stato n. 3141/2019

Le controversie aventi ad oggetto questioni riguardanti gli oneri di urbanizzazione, gli oneri di costruzione ed i relativi importi accessori sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 12635/2019

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni proposta, nei confronti della P.A., da un soggetto che deduca la lesione del proprio diritto di credito verso un terzo, cagionata dal contegno posto in essere dall'amministrazione in violazione dell'affidamento precedentemente ingenerato. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti della P.A., da una banca che gestiva il servizio di tesoreria di un ente ospedaliero, lamentando la lesione del proprio diritto di credito alla periodica ricostituzione della provvista conseguente al provvedimento della P.A. che aveva "declassato" l'ente in questione da struttura ospedaliera pubblica a struttura privata accreditata, così determinando una sensibile contrazione dei finanziamenti pubblici allo stesso).

Cass. civ. n. 17324/2017

Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. la domanda di risarcimento proposta dai proprietari di terreni confinanti con una autostrada nei confronti della società Autostrade con la quale sono stati lamentati "danni temporanei da cantierizzazione e indiretti provocati alle rispettive proprietà a seguito della realizzazione di una corsia dell'Autostrada e di un nuova galleria, nel caso in cui si tratti di danni" (da "peggioramento delle condizioni ambientali e di salute; invivibilità dovuta alla profonda alterazione dello stato dei luoghi e agli impianti irreversibili generati sulle componenti ambientali dalle attività di cantiere; danni materiali sugli immobili di proprietà e quelli prodottisi sugli stessi per il relativo deprezzamento" nonché "fastidi sofferti e le limitazioni subite e subende") prospettati come conseguenza di comportamenti materiali concernenti le modalità di esecuzione dei lavori.

Cass. civ. n. 16419/2017

Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. l'azione di risarcimento dei danni proposta dalla Stazione appaltante, nei confronti delle società appaltatrici, per responsabilità precontrattuale e contrattuale da condotte asseritamente fraudolente realizzatesi nella fase di affidamento dei lavori che hanno comportato un grave ritardo nell'affidamento definitivo e nell'esecuzione dei lavori stessi. In tal caso, infatti, si tratta di domanda risarcitoria afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con conseguente rilevanza del criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla natura e sulla consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio.

Cass. civ. n. 14653/2017

Rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera o), cod. proc. amm. (che riguarda «le controversie, incluse quelle risarcitone, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti») una controversia che vede contrapposto alla società ricorrente un soggetto appartenente alla P.A., tale essendo il Gestore dei servizi energetici, società per azioni che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in particolare in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze e che attiene alla gestione di detto sistema pubblico di incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe.

Cass. civ. n. 15666/2016

La controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, in tale ipotesi, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

Cass. civ. n. 15283/2016

Sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza in unico grado della Corte di appello operante in materia di indennità di esproprio, le controversie relative alla determinazione degli indennizzi previsti in caso di adozione, da parte della P.A., di un provvedimento di "acquisizione sanante" ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ivi incluse le somme dovute al proprietario per il periodo di occupazione senza titolo del bene - a norma del comma 3 di detto articolo - nella misura del 5 per cento annuo del valore venale dello stesso.

Cass. civ. n. 14793/2016

A seguito delle sentenze della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 e 11 maggio 2006 n. 191, deve ritenersi che: a) rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, istituita dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 (nel testo introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), le occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione ed attuate in presenza di un concreto esercizio del potere, come tale riconoscibile in base al procedimento ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che regolano il procedimento in questione; b) rientrano, invece, in via residuale nella giurisdizione ordinaria i "comportamenti" posti in essere dall'Amministrazione in carenza di potere, ovvero di mero fatto. Tale assetto della giurisdizione è altresì desumibile dagli artt. 7 e 133, lett. g), del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo).

Corte cost. n. 179/2016

L'attribuzione di controversie alla giurisdizione esclusiva del G.A. «in particolari materie indicate dalla legge», ai sensi dell'art. 103 Cost., va fatta in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico. Da ciò discende la necessità, ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione: a) che siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; b) che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; c) che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio.

È infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. - dell'art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera f), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, ricomprende, nelle materie di giurisdizione esclusiva indicate, anche le controversie nelle quali sia la pubblica amministrazione - e non l'amministrato - ad adire il giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 11382/2016

In materia di concessioni demaniali, le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" riservate alla giurisdizione dell'A.G.O. sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione "a tutela di interessi generali", mentre resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, venendo in rilievo provvedimenti autoritativi di questa e dei quali si chieda in via principale la valutazione al giudice adito per la disapplicazione o l'annullamento, ovvero investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, sia sull'an che sul quantum.

Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. una controversia avente ad oggetto il diritto della concessionaria a non corrispondere somme non dovute in base al contratto, ritenendo a questo, in quanto già in corso al momento della sua entrata in vigore, non applicabile la novella introdotta proprio in punto di rideterminazione delle basi di calcolo e degli elementi di questo dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 251 e 252; in tal caso, infatti, si contesta non già l'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale, riservato alla P.A. a tutela di pubblici interessi, ma l'attività di applicazione alle concessioni in atto in base alla mera interpretazione della legge sopravvenuta e, in particolare, del carattere e della portata retroattivi, o meno, della novella legislativa, quella sola a rideterminare in via autoritativa i parametri di calcolo del corrispettivo del rapporto concessorio: ciò che si risolve in una quaestio iuris e che, proprio in quanto così ben delimitato, non può nemmeno in astratto integrare l'azionamento di un potere autoritativo - o discrezionale correttamente inteso - in capo alla pubblica amministrazione concedente.

Cons. Stato n. 7/2016

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi per oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato. Rientra in particolare in detta giurisdizione la controversia proposta da un genitore esercente la potestà su di un minore volta all'annullamento del provvedimento con cui un dirigente scolastico ha riconosciuto al minore, affetto da autismo infantile, solo undici ore di sostegno per l'anno scolastico in corso e l'accertamento del suo diritto ad ottenere, anche per gli anni scolastici futuri, un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia.

La eventuale natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata, quand'anche qualificato come "fondamentale", non esclude la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici. Infatti, la profondità della capacità cognitiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi pubblici comprende senz'altro anche la tutela dei diritti soggettivi, in ragione della natura esclusiva della giurisdizione codificata all'art. 133 c.p.a.; d'altra parte, la cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all'ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l'espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali.

I confini della giurisdizione esclusiva non possono intendersi ristretti o ridimensionati, in ragione della natura vincolata o tecnica dell'esercizio della potestà oggetto del giudizio. È sufficiente, al riguardo, osservare che l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in determinate materia implica, evidentemente, una cognizione piena, e non limitata ai soli profili di esercizio discrezionale del potere, della controversie ad essa riferibili; ne consegue che, là dove il diritto azionato postuli, per la sua completa realizzazione, l'espletamento di una potestà pubblica che si risolve nella verifica, sulla base di canoni medici o scientifici, dei presupposti per la sua attuazione, la potestà cognitoria del giudice amministrativo deve intendersi estesa anche allo scrutinio della correttezza del predetto apprezzamento, in quanto implicato dalla disamina della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, seppur nei limiti del sindacato relativo alla discrezionalità tecnica.

Corte cost. n. 19/2016

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione - dell'art. 133, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui non devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le questioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; infatti, la riserva legislativa prevista dall'art. 103 Cost. in ordine alla delimitazione della giurisdizione esclusiva del G.A. determina l'inammissibilità della questione, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell'ambito di un ventaglio di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta.

Cass. civ. n. 18217/2015

In materia di concessioni di servizi pubblici, la giurisdizione spetta all'a.g.o. allorché si discute della interpretazione di una clausola convenzionale che regola l'adempimento della obbligazione del concessionario di versare una somma a titolo di penale in conseguenza dell'inadempimento di altra clausola contrattuale avente carattere pecuniario, e senza che abbia rilievo, ai fini di tale giurisdizione, che la domanda possa implicare modificazioni di provvedimenti autoritativi dell'amministrazione, trattandosi di questione influente sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario.

Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di controversia riguardante una concessione di servizi (nella specie si trattava della concessione per la raccolta dei giochi pubblici), ove l'amministrazione pubblica non abbia esercitato alcun potere di commisurazione della penale al caso concreto adeguandola alla gravità della violazione o alle condizioni soggettive dell'autore e perciò non abbia espresso alcun giudizio sugli interessi pubblici e patrimoniali tutelati dalla clausola che sia suscettivo di censura per vizio di legittimità, ma, verificatosi l'inadempimento o l'inesatto adempimento dei pagamento delle somme dovute dal concessionario, si sia limitata ad applicare quanto convenzionalmente stabilito per rendere eseguibile l'obbligazione dovuta a titolo di penale.

Cass. civ. n. 8071/2015

Ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della P.A., attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente la data del 1° luglio 1998 (a norma dell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001) la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito. A tal fine, assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere e riguardi, quindi, condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d'essere nel rapporto di lavoro.

Cons. Stato n. 4460/2014

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente per oggetto il provvedimento regionale col quale si vieta al personale del Servizio sanitario di sospendere, all'interno delle proprie strutture, il sostegno vitale di idratazione e alimentazione artificiali a un ammalato in stato vegetativo permanente il quale, tramite manifestazione di volontà del tutore e autorizzazione del giudice tutelare, intenda rifiutare tale trattamento. (Nella specie, l'Amministrazione, nell'ambito di un pubblico servizio, si era contrapposta al privato, assumendo la veste autoritativa).

Cons. Stato n. 13/2014

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente per oggetto l'efficacia di contratti swap stipulati dall'Amministrazione nel caso manchi un procedimento amministrativo "a monte" della stipula degli accordi de quibus.

Corte cost. n. 94/2014

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto eccedenti la delega legislativa di cui all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - degli artt. 133, comma 1, lettera i), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia; va altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga gli artt. 187 septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6febbraio 1996, n. 52).

Cons. Stato n. 28/2012

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale, in connessione con l'assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all'ente delle aree stradali e dei servizi. In tale ambito è esperibile dinanzi a detto giudice l'azione di cui all'art. 2932 c.c.

Corte cost. n. 162/2012

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 133, comma 1, lettera i), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010.

Cass. civ. n. 8515/2012

Rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la questione relativa all'accertamento della validità ed efficacia dei contratti di finanza derivata stipulati tra un Ente locale e l'istituto di credito, in quanto il rapporto è di natura prettamente civilistica. Tali contratti infatti sono stipulati fra le parti in posizione dei tutto paritaria, a prescindere dalla qualità di ente pubblico di una di loro, facendo sorgere per entrambe tipiche posizioni di diritto soggettivo.

Cass. civ. n. 8511/2012

Sussiste la giurisdizione ordinaria nelle controversie relative alla gara indetta da Poste Italiane Spa per la fornitura di distributori automatici di banconote per lo svolgimento di un'attività quella di pagamento e trasferimento di denari, svolta in condizioni di libera accessibilità dei mercati, cioè in una situazione nella quale l'assoggettamento a quelle regole sarebbe superfluo, a prescindere dalla natura di organismo di diritto pubblico o impresa pubblica di Poste Italiane, atteso che le finalità perseguite sono già presenti nell'ordinario modo di svolgimento dell'attività dell'ente aggiudicatore.

Non sono attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'affidamento di appalti da parte di soggetti che pur non tenuti all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbiano comunque scelto di adottarlo, in quanto la sottoposizione o meno dell'appalto al regime pubblicistico del d.lgs. 163/2006 discende dalle caratteristiche oggettive dell'appalto e soggettive della stazione appaltante, e dunque dall'esistenza di un vincolo eteronomo e non dalla dichiarazione della stazione appaltante.

Cons. Stato n. 10/2011

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima, in quanto trattasi di una scelta organizzativa afferente al perseguimento dell'interesse pubblico, che si esercita mediante un atto di natura pubblicistica. Sussiste invece la giurisdizione ordinaria sugli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo o meno del modello societario (e salve specifiche espresse attribuzioni di giurisdizione al giudice amministrativo, come nel caso di cui all'art. 2, D.L. n. 332/2004): in tal caso, infatti, l'ente pubblico esercita i poteri ordinari dell'azionista che si traducono in atti societari sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, coerentemente con i principi di diritto comunitario che non ammettono poteri speciali da parte dell'azionista pubblico.

Cons. Stato n. 2359/2011

L'art. 133, comma 1, lett. i), del codice del processo amministrativo (secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa) si applica anche ad una controversia proposta innanzi all'a.g.a. prima dell'entrata in vigore del codice stesso.

Cass. civ. n. 7103/2011

La devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie relative agli atti del gestore del servizio pubblico di trasporto dell'energia elettrica, funzionali alla sua costituzione ed alla determinazione delle modalità di esercizio, già configurabile in base all'art. 33, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, stante il richiamo ai servizi di pubblica utilità di cui alla L. 14 novembre 1995, n. 481, è stata poi espressamente prevista dall'art. 1, comma 552, L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di Impianti di generazione di energia elettrica di cui al D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, conv., con modificazioni, nella L. 9 aprile 2002, n. 55, successivamente confermata dall'art. 41, L. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui prevedeva la competenza esclusiva del Tar del Lazio per le controversie afferenti procedure e provvedimenti attingenti le infrastrutture di trasporto di energia elettrica comprese nella rete di trasmissione nazionale ed, infine, ribadita dell'art. 133, comma 1, lett. o, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che all'art. 4, comma 1 n. 43 dell'allegato 4 ha abrogato il citato art. 41), con riferimento a tutte le controversie, anche risarcitorie, concernenti atti e procedimenti della p.a. relativi, tra l'altro, alla rete di trasmissione nazionale.

Il diritto del proprietario di un fondo, gravato da servitù di elettrodotto, di ottenere, ai sensi dell'art. 122, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, che l'esercente dell'elettrodotto rimuova o collochi "diversamente le condutture e gli appoggi", può essere fatto valere avanti all'a.g.o. quando lo spostamento preteso non comporti di necessità l'adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete elettrica, cioè quando la domanda non presuppone che il contraddittore evocato in giudizio abbia assunto provvedimenti o si sia mosso nell'esercizio, procedimentalizzato, del potere di realizzare infrastrutture di trasporto comprese nella rete di trasmissione nazionale, poiché, in tal caso, la controversia è devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Corte cost. n. 54/2011

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 103 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv., con modificazioni, in L. 14 luglio 2008, n. 123, che attribuisce tutte le controversie, comunque attinenti alla complessiva "azione di gestione dei rifiuti", ivi comprese quelle nascenti da comportamenti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale espressione, infatti, in una con quanto stabilito dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che ha abrogato la norma censurata e ne ha riprodotto il contenuto nell'art. 133, comma 1, lett. p), specificando che i comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere») va logicamente intesa "nel senso che l'attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti".

Cons. Stato n. 591/2011

La concessione di lavori pubblici, pur differenziandosi dall'appalto di lavori pubblici per il fatto che il corrispettivo dei lavori consiste nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, rientra nel novero dei sistemi di affidamento di lavori e opere regolati dall'art. 1 comma, c. contr. pubbliche, all'art. 142, estende ad esse anche le norme relative ai contratti di appalto in materia di contenzioso, con particolare riguardo alle regole in materia di riparto di giurisdizione dettate dal successivo art. 244 del c. contr. pubbliche, a sua volta, rinvia alle prescrizioni dettate dall'art. 133 comma 1 lett. e) n. 1, c.p.a.; per effetto di tale rinvio, la giurisdizione relativa alle controversie concernenti l'affidamento di lavori pubblici, oggetto sia di appalto che di concessione, riguarda solo la procedura di scelta del contraente, mentre resta affidato al criterio ordinario di riparto imperniato sulla consistenza della posizione sostanziale azionata, la definizione dei confini tra le giurisdizioni per quel che afferisce alle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto.

Cass. civ. n. 505/2011

L'art. 3, comma 2 bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21 - in base al quale la competenza a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei conseguenti provvedimenti commissariali per le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 1992, n. 225, spetta al Tar del Lazio - è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione; ne consegue che i provvedimenti di protezione civile, emessi in base ad ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, nelle materie di cui all'art. 143, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla giurisdizione in unico grado del tribunale superiore delle acque pubbliche.

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Consulenze legali
relative all'articolo 133 Codice del processo amministrativo

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F. C. chiede
sabato 17/06/2023
“Il concessionario della realizzazione di una rotatoria pubblica con lavori non ancora ufficialmente ultimati ed indennita di occupazione ed esproprio non versata, ha occupato una mia area limitrofa non compresa tra quelle occupate ne dal cantiere ne dall'opera finita, e vi ha impiantato del verde con un cartello di vanto di tale cura che pubblicizza il vicino proprio golf resort .
All'invito a liberare l'area non ha dato alcun seguito invocando un permesso della Provincia che ovviamente non ha. Una possessoria e la via giusta e rapida ? La mia permanente proprietà è documentata catastalmente e dal verbale di occupazione d'urgenza del cantiere.”
Consulenza legale i 23/06/2023
Per capire se sia possibile o meno ricorrere alla tutela possessoria, è necessario individuare prima il Giudice che ha la giurisdizione a decidere sul caso oggetto del quesito, in quanto rivolgersi all’Autorità giudiziaria “sbagliata” comporta una inutile ed evitabile spendita di tempo e denaro.
Bisogna tenere conto, infatti, che nella materia espropriativa il Giudice amministrativo esercita la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa (art. 133, comma 1, lettera g), c.p.a.).
La giurisprudenza che si è occupata di interpretare tale norma è consolidata nell’affermare che in tema di danni da sconfinamento nell'attività esecutiva di procedure espropriative - nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità - l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della Pubblica amministrazione costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, che integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (ex multis, Cassazione civile SS.UU., 04 maggio 2023, n. 11701; Cassazione civile SS.UU., 22 settembre 2022, n. 27748; Consiglio di Stato sez. II, 09 novembre 2020, n. 6863).
Lo stesso principio trova applicazione anche in tema di azioni possessorie, in merito alle quali è stato affermato che “è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione possessoria con cui si denunci un comportamento dell'Amministrazione ricollegabile a un provvedimento formale, indipendentemente dalla legittimità o meno dello stesso, ovvero dal corretto esercizio del potere autoritativo” (Cassazione civile SS.UU., 10 novembre 2022, n. 33242).
Sulla base di quanto scritto nel quesito, dunque, sembra che sia possibile rivolgersi al Tribunale civile per mezzo di una azione possessoria, al fine di ottenere un provvedimento provvisorio che contrasti l’occupazione attuata dal terzo.
Tuttavia, è necessario tenere conto dei seguenti elementi:
1) l’azione possessoria deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno dal sofferto spoglio. Una volta scaduto il termine, è possibile solo utilizzare le azioni ordinarie;
2) il fatto che l’espropriante abbia risistemato a verde l’area occupata e vi abbia apposto un cartello pubblicitario indicando che si occupa di tale area depone a favore della possibilità che in realtà l’occupazione sia legata a un formale provvedimento dell’Amministrazione, il che riporterebbe la giurisdizione della controversia nell’ambito del Giudice amministrativo.
In considerazione di quanto sopra, prima di avviare azioni giudiziarie, è indispensabile verificare sia che non sia ancora trascorso il termine di un anno dallo spoglio (dato che lo scrivente non è in grado di valutare), sia che effettivamente non esistano provvedimenti amministrativi legittimanti l’occupazione, ad esempio con un accesso agli atti presso la Provincia, ossia l’ente che avrebbe teoricamente dato il permesso all’occupante, nonché nei confronti dell’eventuale altro ente (quale ad esempio il Comune) che ha previsto la realizzazione dell’opera pubblica.