Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 28 del 20 luglio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

La natura mista (cognitiva ed esecutiva) dell'azione ex art. 2932 c.c. - derogatoria della normale separazione tra azione cognitoria e azione esecutiva - non la rende incompatibile con la struttura del processo amministrativo come delineato dal relativo codice tanto più che, da un lato, non solo è espressamente prevista un'azione (di ottemperanza), anch'essa caratterizzata dalla coesistenza in capo al giudice di poteri di cognizione ed esecuzione insieme e, d'altro lato, non può neppure sostenersi la tesi di una eventuale "tipicità" delle azioni proponibili nel processo amministrativo, tipicità che sarebbe in stridente ed inammissibile contrasto, oltre che con i fondamentali principi di pienezza ed effettività della tutela, ex art. 1 c.p.a., con la stessa previsione dell'art. 24 della Costituzione.

(massima n. 2)

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia concernente l'osservanza degli obblighi assunti dal privato nei confronti dell'ente locale, in connessione con l'assegnazione di aree comprese in un piano di zona, volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed alla cessione gratuita all'ente delle aree stradali e dei servizi. In tale ambito è esperibile dinanzi a detto giudice l'azione di cui all'art. 2932 c.c.

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