Corte costituzionale sentenza n. 179 del 15 luglio 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Se, di norma, la p.a. è parte resistente nel processo amministrativo, dapprima l'art. 11, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed in seguito l'art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), d.lg. n. 104 del 2010, hanno devoluto alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutte le controversie che trovano titolo negli accordi procedimentali che sostituiscono o integrano i provvedimenti amministrativi. In tali controversie, anche quando parte attrice sia l'amministrazione, la giurisprudenza di legittimità, sia ordinaria, sia amministrativa, riconosce la giurisdizione del g.a. In quanto inserite nell'ambito del procedimento amministrativo, le convenzioni e gli atti d'obbligo stipulati tra pubblica amministrazione e privati costituiscono pur sempre espressione di un potere discrezionale della stessa p.a. Tali moduli convenzionali di esercizio del potere amministrativo non hanno, quindi, specifica autonomia. In coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, il fondamento di tali ipotesi di giurisdizione esclusiva viene legittimamente individuato nell'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, del potere pubblico.

(massima n. 2)

L'attribuzione di controversie alla giurisdizione esclusiva del G.A. «in particolari materie indicate dalla legge», ai sensi dell'art. 103 Cost., va fatta in riferimento esclusivo alle materie prescelte dal legislatore ed all'esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico. Da ciò discende la necessità, ai fini della compatibilità costituzionale delle norme di legge devolutive di controversie alla detta giurisdizione: a) che siano coinvolte situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse; b) che il legislatore assegni al giudice amministrativo la cognizione non di "blocchi di materie", ma di materie determinate; c) che l'amministrazione agisca, in tali ambiti predefiniti, come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi, che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali, sia mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico e non consistano, invece, in meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio.

(massima n. 3)

È infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. - dell'art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera f), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, ricomprende, nelle materie di giurisdizione esclusiva indicate, anche le controversie nelle quali sia la pubblica amministrazione - e non l'amministrato - ad adire il giudice amministrativo.

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