Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 16419 del 4 luglio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

La domanda di risarcimento del danno da responsabilitą precontrattuale proposta da una P.A., in qualitą di stazione appaltante, nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, infatti, il giudice predetto č chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia stata non conseguente, bensģ soltanto occasionata da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi.

(massima n. 2)

Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. l'azione di risarcimento dei danni proposta dalla Stazione appaltante, nei confronti delle societą appaltatrici, per responsabilitą precontrattuale e contrattuale da condotte asseritamente fraudolente realizzatesi nella fase di affidamento dei lavori che hanno comportato un grave ritardo nell'affidamento definitivo e nell'esecuzione dei lavori stessi. In tal caso, infatti, si tratta di domanda risarcitoria afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con conseguente rilevanza del criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla natura e sulla consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio.

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