Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 19019 del 16 luglio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il concessionario di lavori pubblici che non č amministrazione aggiudicatrice, nei limiti stabiliti dall'art. 142, D.Lgs. n. 163 del 2006, non č tenuto per legge a seguire le regole dell'evidenza pubblica per l'affidamento di servizi. L'osservanza di tali regole č, infatti, prevista a carico dei suddetti concessionari per l'affidamento di lavori (nei limiti della quota in cui il concessionario č tenuto ad esternalizzare i lavori con affidamento ai terzi), ma non anche per l'affidamento dei servizi. Ne consegue che le controversie concernenti l'affidamento dei servizi sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non anche alla giurisdizione amministrativa, in quanto configurabile, tale ultima giurisdizione, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), solo ove il soggetto sia tenuto all'applicazione della normativa comunitaria, ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica. (Nel caso concreto va affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia avente ad oggetto la lamentata lesione, da parte del terzo, a concorrere per l'affidamento del servizio che il concessionario avrebbe illegittimamente conferito ad altro operatore senza procedura di evidenza pubblica).

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