Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 7 del 12 aprile 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie aventi per oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato. Rientra in particolare in detta giurisdizione la controversia proposta da un genitore esercente la potestā su di un minore volta all'annullamento del provvedimento con cui un dirigente scolastico ha riconosciuto al minore, affetto da autismo infantile, solo undici ore di sostegno per l'anno scolastico in corso e l'accertamento del suo diritto ad ottenere, anche per gli anni scolastici futuri, un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia.

(massima n. 2)

La eventuale natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata, quand'anche qualificato come "fondamentale", non esclude la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici. Infatti, la profonditā della capacitā cognitiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi pubblici comprende senz'altro anche la tutela dei diritti soggettivi, in ragione della natura esclusiva della giurisdizione codificata all'art. 133 c.p.a.; d'altra parte, la cognizione e la tutela dei diritti fondamentali, intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all'ambito della potestā giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l'espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integritā, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali.

(massima n. 3)

I confini della giurisdizione esclusiva non possono intendersi ristretti o ridimensionati, in ragione della natura vincolata o tecnica dell'esercizio della potestā oggetto del giudizio. Č sufficiente, al riguardo, osservare che l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in determinate materia implica, evidentemente, una cognizione piena, e non limitata ai soli profili di esercizio discrezionale del potere, della controversie ad essa riferibili; ne consegue che, lā dove il diritto azionato postuli, per la sua completa realizzazione, l'espletamento di una potestā pubblica che si risolve nella verifica, sulla base di canoni medici o scientifici, dei presupposti per la sua attuazione, la potestā cognitoria del giudice amministrativo deve intendersi estesa anche allo scrutinio della correttezza del predetto apprezzamento, in quanto implicato dalla disamina della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, seppur nei limiti del sindacato relativo alla discrezionalitā tecnica.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.