Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 134 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Materie di giurisdizione estesa al merito

Dispositivo dell'art. 134 Codice del processo amministrativo

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

  1. a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
  2. b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
  3. c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123;(1)(2)
  4. d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
  5. e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161. (3)

Note

(1) Con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010".
(2) Con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia".
(3) Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto che "A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:[...] b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituita dalla seguente: «e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220."

Massime relative all'art. 134 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2893/2019

In linea di principio la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciutale per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma sono inammissibili le censure che impongono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 D.Lgs. n. 104/2010. Nel caso in la valutazione tecnica delle offerte presentate è affidata alla meccanica individuazione della presenza o meno degli elementi specificati nei criteri (secondo il metodo di attribuzione c.d. "on/off"), se i criteri di valutazione sono affidati a dettagliati criteri selettivi di carattere automatico, quando si manifesta l'incongruità dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara, il concorrente legittimamente chiede una pronuncia del giudice amministrativo sulla legittima, o meno, applicazione dei meccanismi della lex specialis alla sua offerta e il sindacato operato in questa sede non mira infatti alla estemporanea ridefinizione dei punteggi discrezionalmente assegnati, ma solamente alla verifica della corretta valutazione di fattori fattuali indebitamente ignorati considerati.

Cass. civ. n. 7207/2019

Poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo - conservando l'autorità che lo ha emesso tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice -, non è ipotizzabile in tale tipo di pronuncia uno sconfinamento nella sfera del merito e quindi della discrezionalità e opportunità dell'azione amministrativa.

Cons. Stato n. 1551/2019

La controversia avente ad oggetto il provvedimento con il quale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. AGCM) ha ravvisato nei comportamenti tenuti da un gruppo d'imprese gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 134, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 173/2019

Nelle gare pubbliche indette con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa la necessità di stabilire ulteriori sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi deve essere valutata di volta in volta in base all'analiticità dei criteri principali, all'idoneità di questi ad assicurare il rispetto del principio di trasparenza e ai poteri integrativi riconosciuti alla commissione giudicatrice.

Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 D.Lgs. 104/2010, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Pertanto, per sconfessare il giudizio della commissione di gara non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!