Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 10 del 4 giugno 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una societā, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della societā medesima, in quanto trattasi di una scelta organizzativa afferente al perseguimento dell'interesse pubblico, che si esercita mediante un atto di natura pubblicistica. Sussiste invece la giurisdizione ordinaria sugli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo o meno del modello societario (e salve specifiche espresse attribuzioni di giurisdizione al giudice amministrativo, come nel caso di cui all'art. 2, D.L. n. 332/2004): in tal caso, infatti, l'ente pubblico esercita i poteri ordinari dell'azionista che si traducono in atti societari sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, coerentemente con i principi di diritto comunitario che non ammettono poteri speciali da parte dell'azionista pubblico.

(massima n. 2)

La controversia avente ad oggetto la costituzione, da parte di un'Universitā, di una societā di engineering totalmente partecipata, inizialmente, dall'universitā medesima, mediante scissione di una precedente societā a totale partecipazione universitaria non č soggetta al rito abbreviato di cui all'art. 23 bis, L. Tar (oggi art. 119 c.p.a.), in quanto si č al di fuori sia della procedura di affidamento di incarico di progettazione lett. a), che postula un ruolo dell'Ente pubblico come stazione appaltante e non come operatore economico, sia dell'attivitā tecnico-amministrativa connessa, non essendovi una connessione immediata e diretta tra la costituzione della societā e il ruolo di stazione appaltante e/o operatore economico dell'Universitā. La vicenda societaria esula anche dal campo di applicazione della lett. e) del citato art. 23 bis atteso che non si tratta di costituzione di una societā da parte di un ente locale, ma da parte di un'Universitā; non vi č stata procedura di privatizzazione atteso che da una societā a totale partecipazione pubblica sono derivate due societā parimenti a totale partecipazione pubblica e non vi č stata dismissione di imprese o beni pubblici.

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