Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11382 del 31 maggio 2016

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di concessioni demaniali, le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" riservate alla giurisdizione dell'A.G.O. sono solo quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali cioè non assume rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione "a tutela di interessi generali", mentre resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, venendo in rilievo provvedimenti autoritativi di questa e dei quali si chieda in via principale la valutazione al giudice adito per la disapplicazione o l'annullamento, ovvero investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali, sia sull'an che sul quantum.

(massima n. 2)

Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. una controversia avente ad oggetto il diritto della concessionaria a non corrispondere somme non dovute in base al contratto, ritenendo a questo, in quanto già in corso al momento della sua entrata in vigore, non applicabile la novella introdotta proprio in punto di rideterminazione delle basi di calcolo e degli elementi di questo dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 251 e 252; in tal caso, infatti, si contesta non già l'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale, riservato alla P.A. a tutela di pubblici interessi, ma l'attività di applicazione alle concessioni in atto in base alla mera interpretazione della legge sopravvenuta e, in particolare, del carattere e della portata retroattivi, o meno, della novella legislativa, quella sola a rideterminare in via autoritativa i parametri di calcolo del corrispettivo del rapporto concessorio: ciò che si risolve in una quaestio iuris e che, proprio in quanto così ben delimitato, non può nemmeno in astratto integrare l'azionamento di un potere autoritativo - o discrezionale correttamente inteso - in capo alla pubblica amministrazione concedente.

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